Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17423 del 13/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 17423 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MENICHETTI CARLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARUSO ROCCO nato il 15/04/1982 a CATANIA
avverso la sentenza del 09/11/2017 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
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1/a•
Data Udienza: 13/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Caruso Rocco, tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la
sentenza di cui in epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in
ordine al delitto di cui all’art.73, comma 1, D.P.R.n.309/90, prospettando
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della
pena.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; S.U. 27
dicembre 1995, Serafino e giurisprudenza successiva conforme) che, attesa la natura
pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di
contestarla, se non in caso di pena illegale.
Trattasi poi di motivo non deducibile, poiché il ricorso è stato presentato dopo il 3
agosto 2017, data di entrata in vigore dell’art.448, comma 2 bis, c.p.p., che indica i
motivi prospettabili in sede di legittimità in caso di sentenza di patteggiamento,
annoverando espressamente la “illegalità della pena”, che nel caso di specie è da
escludere.
Va pertanto pronunciata la inammissibilità del ricorso.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della
somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11 13 marzo 2018
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L’impugnazione é manifestamente infondata.