Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17422 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17422 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARELLI NICOLA nato il 15/05/1976 a BITONTO

avverso l’ordinanza del 11/07/2017 della CORTE APPELLO di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Carelli Nicola ricorre in proprio avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bari in
data 11 luglio 2017, di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione,
sofferta nell’ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt.73 e 74 D.P.R.n.309/90,
dai quali era stato assolto in appello.
A ragione del ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione

dell’indennizzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Come più volte affermato da questa Corte in tema di riparazione per ingiusta
detenzione, ai sensi dell’art.613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso la decisione della
Corte d’Appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto
all’albo speciale della cassazione e non può essere sottoscritto personalmente
dall’interessato (ex multis, Sez.4, n.41636 del 3/11/2010, Rv.248449; Sez.4, n.13197
del 22/2/2008, Rv.239602).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero
(Corte Cost., sent.n.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2018

Il Consiglier
Carla

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•chetti

Il Presidente
Patriia Piccialli
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alla esistenza del presupposto della colpa grave ostativa al riconoscimento

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