Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17422 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17422 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CALAMIA NARDINO N. IL 15/12/1968
avverso la sentenza n. 3017/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23.12.2011 la Corte di appello di Palermo riformava
parzialmente la sentenza di primo grado nei confronti di Nardino Calamia,
condannando il predetto in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 1, legge
1423 del 1956 esclusivamente per non avere comunicato alla autorità preposta
alla sorveglianza lo spostamento in luogo diverso dal comune di residenza;
conseguentemente, rideterminava l’entità della pena in mesi quattro di arresto.

difensivo secondo il quale non sussisteva la prova del fatto a fronte
dell’accertamento operato dalla p.g. che aveva effettuato il controllo.
Alla luce della valutazione negativa della personalità dell’imputato
desumibile dai numerosi e gravi precedenti penali escludeva il riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche.

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di

fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione della
sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità avuto riguardo alla prova
della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, atteso che non era stato
esaminato alcun testimone della p.s. competente per la vigilanza al fine di
verificare se il Calamia avesse dato comunicazione dell’allontanamento dal
comune di residenza.
Muove le medesime doglianze in ordine al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sulla valutazione dei
precedenti penali dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente in ordine alla prova della responsabilità per il
reato contestato, come ridimensionato dal giudice di secondo grado, si
sostanziano, all’evidenza, in censure di fatto, avendo la Corte territoriale
precisato che il fatto risultava accertato da quanto riferito dalla p.g. che aveva
effettuato il controllo.
Quanto ai rilievi relativi al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, deve essere ribadito che la sussistenza di circostanze
attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod, pen. è oggetto di un giudizio di
fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità,
purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di

Ad avviso della Corte territoriale doveva ritenersi infondato l’assunto

uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419).
A detti canoni si è attenuta, all’evidenza, la Corte di merito sottolineando la
valutazione negativa della personalità del ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una

art. 616 cod. proc. pen..

P.Q. M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

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