Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17421 del 21/02/2018

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17421 Anno 2018

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AA

avverso l’ordinanza del 18/12/2017 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

liree/sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore

Il difensore presente avvocato FRANCO MARCO del foro di ROMA in difesa di

AA  si riporta ai motivi. li codifensore presente avvocato

STELLA ANTONELLO del foro di ROMA si associa.

Data Udienza: 21/02/2018

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa in datal8/12/2017, non

accoglieva l’appello proposto nell’interesse di AA, avverso

l’ordinanza della Corte di appello di Napoli di rigetto della sostituzione

della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti

domiciliari, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, nella forma

tentata.

Al ricorrente era stata applicata la misura della custodia in carcere in

seguito ad aggravamento disposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, ai

sensi dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. a causa di reiterate

trasgressioni della misura originariamente imposta, culminate in un

episodio di evasione, giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Roma, che

applicava, con sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., la pena di mesi sei

di reclusione, con riconoscimento del beneficio della sospensione

condizionale della pena.

Decidendo sull’appello dell’imputato, il Tribunale di Napoli, con la

richiamata ordinanza, confermava la decisione di rigetto impugnata,

affermando: che erano ancora attuali le esigenze cautelari; che nessun

fatto nuovo, significativo era intervenuto nei tempo idoneo a consentire

una rivalutazione delle esigenze cautelari; che non poteva essere

considerato elemento nuovo, tale da giustificare un affievolimento delle

esigenze cautelari, l’asserita minusvalenza attribuita dal G.i.p. alla

condotta di evasione posta in essere dall’imputato; che tale episodio

consentiva di ritenere il AA persona insofferente al rispetto delle

prescrizioni imposte ed incline a delinquere.

2. Avverso la ordinanza proponeva ricorso il AA a mezzo del

difensore, deducendo, nell’unico motivo di ricorso, le seguenti ragioni dì

doglianza.

Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,

lett. b) ed e)/ cod. proc. pen.; violazione degli artt. 310, 299, 276 e 125,

comma 3, cod. proc. pen.; motivazione apparente ed erronea.

Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza impugnata sarebbe

illegittima. Erano stati prospettati elementi di novità ai giudici

dell’impugnazione che non erano stati adeguatamente valutati.

Tali elementi erano rappresentati dal disvalore poco significativo che era

stato attribuito all’episodio della evasione, dal giudice innanzi al quale si

era concluso con patteggiamento il suddetto procedimento.

Il Tribunale di Napoli non avrebbe tenuto conto della nuova formulazione

dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., in base al quale, in caso di

evasione si procede ad aggravamento della misura, salvo il caso della

lieve entità.

Si deduceva inoltre, il vizio di omessa motivazione con riferimento agli

artt. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. e 299, cod. proc. pen.

Rilevava la difesa i che la questione devoluta alla Corte d’appello ed al

Tribunale in sede di impugnazione, implicava una revisione dell’episodio

della evasione, alla luce dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., al

fine di verificare se l’applicazione della suddetta norma fosse avvenuta

correttamente e, in caso contrario, potere risolvere l’errore facendo uso

degli strumenti predisposti dall’art. 299, cod. proc. pen.

I giudici, secondo la prospettazione difensiva, si erano sottratti all’obbligo

motivazionale che deve sorreggere i provvedimenti restrittivi, non

ottemperando alla regola che impone di verificare costantemente

l’attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di

2

RITENUTO IN FATTO

pronunciarsi sulla questione riguardante le condizioni di salute

dell’imputato, tutt’altro che rassicuranti.

1. Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi proposti.

2. La difesa, nella sostanza, si duole della inadeguata valutazione, da

parte dei giudici dell’impugnazione, degli aspetti concernenti la clausola di

salvezza contenuta nell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, ha dato

conto in maniera sufficientemente precisa e congrua delle ragioni fondanti

il provvedimento di rigetto dell’appello, affermando che: nessun elemento

di novità era stato addotto dalla difesa idoneo a consentire un giudizio di

attenuazione delle esigenze cautelari; la recente condanna per il reato di

evasione era indicativa, nella persona del ricorrente, della insofferenza al

rispetto delle prescrizioni e della sua inclinazione a delinquere; la

minusvalenza attribuita alla condotta di evasione era un elemento di

carattere assertivo, introdotto dalla difesa sulla base di una

interpretazione che non trovava riscontro nella sentenza.

3. In punto di diritto, va osservato che i principi invocati dal ricorrente

come linee guida della valutazione delle esigenze cautelari sono applicabili

al provvedimento genetico, non certo alla situazione prevista dall’art.

276, cod. proc. pen., che definisce un sistema autonomo di interventi

sanzionatori in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una

misura cautelare già applicata.

Con riferimento al caso della evasione, la parte più cospicua della

giurisprudenza di legittimita r è nel senso di stabilire che il giudice debba

sostituire, ipso facto, la misura degli arresti domiciliari con la custodia in

carcere in caso di allontanamento dagli arresti domiciliari.

Tale orientamento prevalente, frutto di un arresto giurisprudenziale

espresso in numerose pronunce, fa derivare dalla evasione un automatico

dovere di aggravamento della misura. Si è invero affermato che:«La

trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal

luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276,

comma primo ter, cod. proc. pen., la revoca obbligatoria degli arresti

domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza

che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un

potere di rivalutazione delle esigenze cautelari» (così Sez. 5, n. 42017 del

22/09/2009, Rv. 245381).

Nella motivazione della sentenza da ultimo citata, si è precisato che:«una

simile affermazione, peraltro, non vale a contraddire la lettera della legge

che impone ai giudice di disporre l’aggravamento quando abbia verificato

una vera e propria “trasgressione”, mentre vale, piuttosto, a sottolineare

come sia onere del giudice verificare le caratteristiche strutturali della

condotta dell’indagato e la sua idoneità ad essere qualificata come

effettiva “trasgressione” nei termini di cui alla norma».

Pertanto, in ossequio all’orientamento citato, assolutamente prevalente,

l’allontanamento dagli arresti domiciliari ove configuri una ipotesi di

evasione, deve comportare il ripristino obbligatorio della custodia in

carcere (si veda da ultimo, in senso conforme Sez. 4, n. 32 del

21/11/2017, dep. 02/01/2018, Rv. 271690).

Anche a volere ammettere, secondo l’interpretazione minoritaria citata

dalla difesa, che il giudice debba offrire motivazione circa la “lieve entità”

dell’episodio, occorre rilevare come il Tribunale abbia evidenziato che non

poteva ritenersi di scarsa rilevanza l’avvenuta evasione, nell’ambito della

vicenda riguardante lo status cautelare del prevenuto, trattandosi di una

violazione indicativa di una personalità fortemente trasgressiva.

4. In ordine all’aspetto riguardante la rivalutazione delle esigenze

cautelari, nel provvedimento impugnato si è messo in rilievo che alcun

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente

provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario

competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp.

att. del c.p.p.

In Roma, così deciso il 21 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Mariarosaria Bruno

,174

Il Presidente

Eníanuele Di Salo

elemento di novità è stato addotto dalla difesa. Il Tribunale ha sul punto

evidenziato che non costituiscono elementi idonei a consentire una

rivalutazione in melius delle esigenze cautelarì sottese alla misura

custodialf, né la lieve riduzione della condanna riportata dall’istante per il

reato per il quale era stata imposta la misura; né il decorso del tempo

dalla violazione alle prescrizioni imposte; né l’asserita minusvalenza

attribuita dal G.i.p. alla condotta di evasione.

In tal modo il Tribunale ha offerto una congrua e adeguata motivazione in

ordine alla perduranza della esigenze cautelari, in rapporto alle quali,

l’episodio di evasione, lungi dal costituire elemento dal quale si potevano

trarre segnali di affievolimento delle esigenze cautelari, costituiva sintomo

di particolare insofferenza rispetto agli obblighi connessi con la misura

autocustodiale.

Pertanto, del tutto correttamente, sul piano logico argomentativo, il

Tribunale ha rigettato la richiesta di appello avanzata dalla difesa.

5. Quanto alle condizioni di salute del prevenuto, la difesa non ha

dimostrato con adeguata allegazione di avere investito della questione la

Corte d’appello in prima istanza e di avere successivamente fatto oggetto

di appello tale aspetto, innanzi al Tribunale quale giudice

dell’impugnazione. Occorre all’uopo rilevare come il Tribunale, in sede di

appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., a differenza di quello del

riesame, per il quale si prescinde dal principio di stretta devoluzione, ha

cognizione circoscritta ai punti della decisione che hanno formato oggetto

di censura, secondo la regola generale di cui all’art. 597, comma primo,

cod. proc. pen.. L’appellante ha un onere di doglianza specifica cui fa

riscontro un obbligo specifico di decisione, con conseguente impossibilità

di andare “ultra petita”, al di fuori dell’ambito devoluto. (così Sez. 4, n.

2038 del 27/08/1996, Rv. 206294). Nel caso in esame, stante la carenza

di allegazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, non

è consentito a questa Corte di verificare che ciò sia avvenuto nei termini

appena precisati. Pertanto, anche tale motivo di doglianza deve essere

rigettato.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento

delle spese processuali e la trasmissione di copia del presente

provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché

provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. del c.p.p.

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