Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17421 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17421 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RAGANATO MASSIMO ARMANDO N. IL 23/09/1967
avverso l’ordinanza n. 657/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TARANTO, del 09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 novembre 2011, il Tribunale di sorveglianza di
Taranto ha dichiarato non luogo a provvedere in merito al reclamo proposto da
Raganato Massimo Armando avverso l’ordinanza del 14 giugno 2011 del
Magistrato di sorveglianza di Taranto, essendo stato revocato con detta
ordinanza il provvedimento, che aveva parzialmente concesso la liberazione

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato che ne ha chiesto l’annullamento per assoluta
mancanza e illogicità manifesta della motivazione, deducendo che il Tribunale,
nel considerare espiata la pena non ha tenuto conto, del disposto sopravvenuto
cumulo delle pene con fine pena al 25 aprile 2015.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Tribunale ha, invero, esaminato il reclamo proposto dal Raganato
avverso l’ordinanza resa il 14 giugno 2011 dal Magistrato di sorveglianza, che a
sua volta aveva provveduto tenendo conto, da un lato, della intervenuta
espiazione della pena da parte dell’istante al 29 novembre 2010, alla luce del
provvedimento reso ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen, dal competente Giudice
dell’esecuzione il 19 gennaio 2011, e, dall’altro lato, della ordinanza parzialmente
concessiva della liberazione anticipata del 4 maggio 2011, che ha revocato.
Avuto riguardo a tali cadenze temporali, appare evidente che il Magistrato di
sorveglianza non poteva conoscere e apprezzare il nuovo titolo divenuto
definitivo il 17 giugno 2011, né le circostanze afferenti al sopraggiunto cumulo di
pene. Né tali circostanze erano valutabili da parte del Tribunale investito dal
reclamo, governato dal principio devolutivo.
Ogni questione concernente la eventuale concediblità della liberazione
anticipata per diverso titolo non può che essere proposta e considerata in
relazione alla esecuzione conseguente allo stesso.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

‘,

anticipata, per intervenuta espiazione della pena.

fa

determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

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