Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17420 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17420 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ANDRIA DAMIANO N. IL 24/09/1954
avverso l’ordinanza n. 137/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TARANTO, del 23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 novembre 2011, il Tribunale di sorveglianza di
Taranto ha rigettato il reclamo proposto da D’Andria Damiano, detenuto nella
Casa circondariale di Taranto avverso l’ordinanza del 7 gennaio 2011 del
Magistrato di sorveglianza di Bari, che aveva respinto la domanda di liberazione
anticipata, avanzata dal medesimo, con riguardo al periodo di pena espiato dal
17 luglio 1996 al 17 gennaio 1997, in assenza di elementi indicativi con certezza
dell’avvio di un reale e proficuo percorso di recupero.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato, che ne chiede l’annullamento, deducendo la
mancanza assoluta di relazioni negative o rapporti a suo carico, l’insussistenza di
elementi riguardanti un suo coinvolgimento in altri problemi giudiziari dopo il
1995, l’influenza rieducativa della carcerazione e il suo protratto stato di libertà,
senza rilievi negativi, tra le due carcerazioni sofferte.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
Impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul
concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che
presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come
conflitto di interessi contrapposti.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,
dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
2.1. Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera
Immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della
proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa
possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione
2

del venir meno dei collegamenti con l’ambiente malavitoso di appartenenza e

giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272
del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del
13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20
del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della
“carenza d’Interesse sopraggiunta”, individuandosi il suo fondamento
giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della
causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,
assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già
trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il
superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv.
251694).
3. Alla luce di questi consolidati principi, che il Collegio condivide, non
sussiste, nel caso in esame, l’interesse al ricorso, poiché dalla svolta
interrogazione, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia, è
risultato che il ricorrente è stato scarcerato, per espiazione della pena, il 10
febbraio 2012.
Tale emergenza esclude che possa ritenersi comunque sussistente un
interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, non oggetto di specifica e
motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti eventuale
pregiudizio derivando al medesimo.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità non consegue la condanna del
ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento della
sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi
soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, citata,
Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, citata, Rv. 208166; Sez. U, n. 6624
del 27/10/2011, citata, non massimata sul punto, e, da ultimo, Sez. 3, n. 8025
del 25/01/2012, dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 252910), e non essendo
individuabili profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione (Corte Cost.
n. 186 del 2000, mass. 25390).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a

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