Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17420 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17420 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

VEDRIS Katia nata a Foggia il 29.8.1984 alias Duric Maria, Duric Sharon

Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Genova in data 10.5.2017

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis il quale ha chiesto
dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Ricorre dinanzi al Supremo Collegio VEDRIS Katia-alias DURIC Maria
tramite il proprio difensore di fiducia avverso la ordinanza della Corte di
Appello di Genova che aveva disatteso la richiesta di rimessione in termini
per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Massa in
data 6.11.2007 che la aveva condannata alla pena di anni tre di reclusione
1

Data Udienza: 01/02/2018

ed C 300 di multa in relazione a ipotesi di reato di furto in appartamento,
sentenza confermata dalla Corte di Appello di Genova in data 27.10.2011,
esecutiva dal 15.2.2014.
2. Assume la ricorrente che l’estratto contumaciale della sentenza era
stato notificato al difensore domiciliatario e che la stessa, una volta posta
in libertà, appartenendo ad una famiglia nomade, si era spostata fuori
dall’Italia, per farvi rientro nell’anno 2014 allorquando veniva tratta in
arresto proprio in relazione alla esecuzione di un provvedimento di cumulo

indicato.
2.1 Assume ancora di non avere avuto effettiva conoscenza del giudizio
di primo grado, a partire dalla propria rimessione in libertà, e che erano del
tutto mancate comunicazioni con i propri difensori di fiducia in relazione al
presente giudizio e all’uopo allega atti da cui sarebbe risultata la sua
condizione di irreperibilità in territorio italiano in relazione ad altri
procedimenti a suo carico e documenti attestanti la sua minore età al
momento in cui era stata sottoposta ad arresto e al giudizio.
Per tali ragioni chiede la restituzione del termine per la impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 motivi di ricorso non sono fondati e il ricorso deve essere respinto.
Quanto alla richiesta di restituzione del termine il secondo comma
dell’art.175 cod.proc.pen. nella attuale formulazione, esonera il ricorrente
dall’onere di fornire evidenza di non avere avuto effettiva conoscenza del
decreto penale di condanna o della sentenza contumaciale emessa nei
propri confronti, ma stabilisce che è compito della autorità giudiziaria
verificare la ricorrenza di una siffatta conoscenza.
2. Appare altresì palese che la disciplina dettata dalla suddetta
disposizione trae origine dalla esigenza di fornire tutela impugnatoria al
destinatario anche nel caso in cui, pure a fronte di una notifica
formalmente regolare secondo le regole che disciplinano il procedimento
notificatorio, nondimeno lo stesso non abbia avuto concreta cognizione
della esistenza del processo o della pronuncia di condanna, così da potere
reagire tempestivamente. Di talchè è illegittimo il provvedimento di rigetto
della relativa istanza fondato sul mero rilievo della regolarità formale della
notifica, in quanto quest’ultima, se non eseguita in mani del destinatario
interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa della effettiva
conoscenza dell’atto (sez.III, 30.4.2014, Amato, Rv. 259633).
2

di pene concorrenti, tra cui quella concernente il titolo esecutivo sopra

3. Peraltro con riferimento alla prospettiva di una notifica effettuata “a
mani dell’interessato”

è

tuttavia dirimente la stessa giurisprudenza

invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi, ove si afferma che non
ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza
l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto
domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato
effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta
presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche

conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio (Sezione Sesta
04/02/2011, ric. Tanzi (Rv 250054)
3.1 Peraltro nella motivazione della medesima pronuncia si ricorda che “la
notificazione dell’estratto della sentenza contumaciale di primo grado (al
pari di quello della sentenza di appello) al difensore domiciliatario eletto …
è ad ogni effetto equiparata alla notificazione personale all’imputato, di tal
che nessuna lesione dei diritti di difesa … è ravvisabile nel caso di specie,
segnatamente alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo evocata dalla stessa sentenza n. 317/2009 della
Corte Costituzionale”.

4. Va inoltre evidenziato come nel caso in specie la ricorrente abbia
partecipato in vinculis al giudizio in cui veniva applicata la pena e, una
volta rimessa in libertà, era chiamata a partecipare al giudizio di rinvio a
seguito di annullamento della sentenza di pena patteggiata, previa notifica
al difensore avv.to Simionati anche quale domiciliatario della medesima, al
quale pure, a seguito della dichiarazione di contumacia della prevenuta, era
stata notificato l’estratto contumaciale della sentenza, e che

aveva

proposto impugnazione avverso la medesima sentenza, rinunciando

al

mandato difensivo solo in limine del giudizio di appello, condotta ex se non
equiparabile ad un abbandono di difesa, rimanendo pur sempre valida
l’affermazione – che si legge parimenti nella stessa motivazione
sentenza Tanzi – secondo cui l’imputato deve intendersi gravato

della
di un

“onere di mantenersi in contatto con il difensore di fiducia per essere
informato sugli sviluppi del processo che lo riguarda”.
4.1

Tale

conclusione

sovranazionale (v.

risulta

confortata

dalla

giurisprudenza

sentenza Cedu del 02/09/2004, ric. Kimmel contro

Italia) e ribadita ancora

di recente (v. Cass., Sez. 4^, n. 20655 del

14/03/2012, Fenoli, Rv 254072) secondo

cui “il

mancato o inesatto

adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di partecipare al

3

allegazioni contrarie, che il condannato “in absentia” abbia avuto effettiva

processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è
idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che
legittimano la restituzione in termini, nè, in caso di sentenza contumaciale,
quella dell’assenza di colpa dell’imputato nel non avere avuto effettiva
conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché
grava sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente
valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito”).

precedenti di questa Corte, afferenti la necessità di una verifica della
permanenza del legame professionale fra patrocinatore ed assistito,
debbono intendersi parimenti non decisivi, trattandosi di decisioni
univocamente riferibili a nomine di difensori d’ufficio (v., ex plurimis, Cass.,
Sez. 1^, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, nonché, da ultimo, Cass., Sez.
2^, n. 43436 del 27/06/2013, Beye).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1.2.2018.

Il consigliere estensore

Il Presidente

Ugo Bellini

Perizia Picciall)

5. Gli ulteriori richiami operati nell’atto di impugnazione oggi in esame a

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