Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1742 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1742 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 22/10/2013

SENTENZA
sul ricorso nell’interesse di Mbengue Djibril, nato a Dakar (Senegal) il 301-69, avverso la sentenza in data 9-10-12 della Corte di Appello di Salerno.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, dott. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Udito il difensore, avv.R0MANI-A9A%, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 16-3-07, ha condannato Mbegue
Djibril alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, per i
reati di cui agli artt. 171 ter, lett. c) e d), legge 633/1941, 648, comma secondo, e 337
c.p. per la detenzione ai fini di rivendita e ricezione di supporti illecitamente riprodotti
e per resistenza a pubblico ufficiale.
La Corte di Appello di Salerno, in data 9-10-12, con la sentenza indicata in epigrafe, in
parziale riforma della pronuncia di cui sopra, ha assolto Mbegue Djtbril dal reato di cui
all’art. 171 ter, lett, d), legge 633/1941 perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato, e, risolto il vincolo della continuazione e ritenuta l’ipotesi di cui al cpv dell’art.
648 c.p., con le già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi otto
di reclusione ed euro quattrocento di multa, confermando nel resto.
2 .-. Avverso la predetta sentenza del 9-10-12 ha presentato ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato, deducendone la nullità assoluta per essere stato nel decreto di
citazione in appello esso imputato indicato come elettivamente domiciliato presso il suo
difensore e per essere stato ivi notificato detto decreto, nonostante con atto in data 2710-2005 egli avesse modificato la precedente elezione di domicilio, espressamente
indicando di volere ricevere le notificazioni in Salerno, via Bottiglieri n. 10, indirizzo
del resto correttamente specificato nella intestazione della sentenza.
Il ricorrente ribadisce poi la indeterminatezza del capo di imputazione in riferimento al
reato di cui all’art. 337 c.p. e la non configurabilità del reato di cui all’art. 171 ter,
comma 2, Legge 633/1941 in assenza di qualsiasi accertamento in merito all’effettivo
atto di vendita di un numero di copie o esemplari superiore a cinquanta unità.
1

Denuncia, infine, la non configurabilità nel caso di specie del delitto di ricettazione,
non essendovi prova circa l’acquisto da terze persone da parte del Mbengue del
materiale in oggetto e, in ogni caso, non essendo stato dimostrato che detti beni fossero
stati acquistati dopo l’entrata in vigore del d.l.vo n. 68/2003

3. . Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha chiarito che in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la
nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel
caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata
eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la
conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre
invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle
modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art.
184 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229539, Palumbo).
Nel caso esame la notificazione, in applicazione di detti principi, non può certo definirsi
inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione “omessa” ma deve piuttosto
reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell’atto da parte
dell’imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma
generale e di natura intermedia, non può essere eccepita per la prima volta in
Cassazione. A parte il fatto che l’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della
citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi, come nel
caso di specie, a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve
rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici
elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del
giudice.
Quanto alla ribadita indeterminatezza della contestazione in riferimento al reato di cui
all’art. 337 c.p., correttamente la Corte di Appello ha ricordato che l’imputazione è da
ritenersi completa nei suoi elementi essenziali quando il fatto sia contestato in modo da
consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Sez. 4, Sentenza n. 38991
del 10/06/2010, Rv. 248847, Quaglierini), osservando che nel caso in esame i
riferimenti contenuti nella rubrica avevano adeguatamente salvaguardato il diritto di
difesa dell’imputato.
Le censure relative alla normativa speciale risultano formulate in termini apodittici e
del tutto generici. Quelle concernenti il delitto di ricettazione sono inammissibili, in
quanto si sostanziano in doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le
censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella
facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di
giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente
illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni
difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo
della congruità e della correttezza logica.
4 . . Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
C9sì deciso in Roma, il 22-10-2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA