Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17419 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17419 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) EL ALLAM BOUCHTA N. IL 05/04/1978
avverso l’ordinanza n. 2021/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
VERCELLI, del 21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto

1. Il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, con il provvedimento indicato in
epigrafe, ha rigettato, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di
legittimità, l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia (pari ad C
27769,74 proposta da El Allam Bouchta, In quanto risultando il condannato, da
accertamenti espletati: appartenere ad una famiglia benestante di commercianti;
svolgere regolare attività lavorativa quale legale rappresentante di una società

(Mercedes 210), risultava Insussistente il requisito delle disagiate condizioni di
economiche, considerata anche la possibilità di rateizzazione del debito.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
condannato, personalmente, contestando la fondatezza e rilevanza degli
elementi posti a fondamento della decisione, ove si consideri, quanto al dato
della sua appartenenza ad una famiglia benestante, che lo stesso, intanto,
veniva desunto da una relazione della Casa di reclusione di Alessandria in data
25 novembre 2011, laddove esso ricorrente era stato recluso in quell’istituto solo
fino al 2006; che tale dato era comunque scarsamente significativo, essendosi
egli staccato dalla propria famiglia sin dal 1995, ed avendo il proprio genitore
comunque cessato ogni attività; quanto alla rappresentanza della Macelleria
Pace, che tale esercizio è da anni in perdita e che lo stesso è chiuso da mesi, a
ragione di una procedura di sfratto; che l’autovettura è vecchia ed ha un valore
commerciale modestissimo; che il requisito delle disagiate condizioni di vita non
può intendersi come sussistenza di un assoluto stato d’indigenza e d’incapacità
di produrre reddito, dovendo piuttosto valutarsi, in concreto, la sufficienza dello
stesso ad onorare il debito senza che il condannato venga ridotto in condizioni
sicuramente precarie.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità e comunque manifestamente Infondati.
Al riguardo occorre considerare, infatti, che ai sensi dell’art. 6, d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, per la concedibilità della remissione del debito sono necessarie due
condizioni: le disagiate condizioni economiche e la regolare condotta, e che nel
caso in esame la insussistenza del primo di tali presupposti è stata esclusa sulla

(Macelleria Pace) con sede a Torino; essere proprietario di un’autovettura

base di dati fattuali (ammontare dei redditi; accertata proprietà di beni mobili ed
Immobili) di cui non risulta denunziato alcun apprezzabile e verificato
travisamento, restando comunque impregiudicata una eventuale richiesta di
rateizzazione del debito.
2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al
versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di €4000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

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