Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17418 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17418 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VADALA’ DOMENICO N. IL 22/01/1949
avverso l’ordinanza n. 352/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con li provvedimento indicato
in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Vadalà Domenico avverso il
provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, di
rigetto dell’istanza di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di
detenzione, ivi compiutamente individuati;

dell’art. 123 cod. proc. pen., dichiarazione d’impugnazione dell’indicato
provvedimento, riservando al proprio difensore la presentazione dei motivi
a sostegno della stessa;

Considerato in diritto
– che non avendo il ricorrente presentato nei termini i motivi a sostegno
dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591 lett. c)
c.p.p.;

– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

– che in data 10 novembre 2011 il detenuto ha presentato, ai Sensi

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