Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17417 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17417 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VENZI ANNA N. IL 17/06/1955
avverso l’ordinanza n. 943/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 17/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 novembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di
Perugia ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare, proposta da Venzi Anna,
in atto detenuta presso la Casa circondariale di Perugia, rilevando la non
ammissibilità della richiesta formulata dalla medesima ai sensi dell’art.

47 ter,

comma 1 bis, Ord. Pen., per il mancato decorso del termine di tre anni dalla

e la non concedibilità di quella formulata ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett.

c), Ord. Pen., per la non sussistenza di condizioni di salute particolarmente gravi

tali da richiedere costanti contatti con i servizi sanitari.
2.

Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Venzi Anna

personalmente, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il
quale deduce erronea applicazione dell’art. 58 quater Ord. Pen., in relazione

all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, sul rilievo che la prima norma non fa alcun
riferimento alla seconda e, sanzionando esclusivamente le condotte incompatibili
con la prosecuzione della misura, non osta all’applicazione di altra misura
quando, come nella specie, la revoca è stata disposta per scelta della
condannata, e non per un comportamento della medesima contrario alle
prescrizioni.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul
concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che
presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come
conflitto di interessi contrapposti.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente

2

formale revoca della misura dell’affidamento al servizio sociale in casi particolari,

l’e , ■

coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,
dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
2.1. Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera
immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della
proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa
possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione
giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272
del 27/09/1995, deo. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del

del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n.

7

del

25/06/1997, deo. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della
“carenza d’interesse sopraggiunta”, individuandosi il suo fondamento
giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della
decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a
causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,
assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già
trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il
superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv.
251694).
3. Alla luce di questi consolidati principi, che il Collegio condivide, non
sussiste, nel caso in esame, l’interesse al ricorso, poiché dalla svolta
interrogazione, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia, è
risultato che la ricorrente è stata scarcerata, per espiazione della pena, il 29
luglio 2012.
Tale emergenza esclude che possa ritenersi comunque sussistente un
interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione, non oggetto di specifica e
motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti eventuale
pregiudizio derivando alla medesima.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità non consegue la condanna della
ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento della
sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi
soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, citata,
Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, citata, Rv. 208166; Sez. U, n. 6624
del 27/10/2011, citata, non massimata sul punto, e, da ultimo, Sez. 3, n. 8025
del 25/01/2012, dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 252910), e non essendo
individuabili profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione (Corte Cost.
n. 186 del 2000, mass. 25390).

3

13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

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