Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17416 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17416 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BONECCHER HANNES N. IL 14/02/1976
avverso l’ordinanza n. 287/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLZANO, del 13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

R

AI> CA4,1-L

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, ha rigettato – per quanto ancora rileva nel presente giudizio di
legittimità – l’istanza di applicazione di misura alternativa (affidamento in prova
al servizio sociale ovvero semilibertà) proposta da BONECCHER Hannes,
evidenziando al riguardo che l’assenza di una seria volontà di affrancazione dal
proprio stile di vita, quale desumibile dal comportamento successivo alla

stupefacenti; furto di orologi) improntato a negligenza e superficialità (mancata
presenza alle convocazioni delle assistenti sociali; mancata presenza alle udienze
del procedimento di sorveglianza, più volte rinviate; mancata ricerca di una
attività lavorativa maggiormente compatibile con un eventuale affidamento ai
servizi sociali rispetto quella in corso (capo squadra alle dipendenza di
un’Impresa impegnata in lavori sull’intero territorio nazionale) pur in assenza di
commissione di altri fatti penalmente rilevanti dall’anno 2007 e pur in presenza
di una stabilità lavorativa e familiare, inducevano a ritenere le misure richieste
non idonee alle esigenze trattamentali e di recupero dell’interessato, in quanto
incompatibili con le prescrizioni da adottare (programma terapeutico;
svolgimento di attività socialmente utili).

2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del

condannato, chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione, sostenendo
che il tribunale aveva, del tutto illogicamente, svalutato dei dati particolarmente
significativi, quali la mancata commissione di nuovi illeciti, la disponibilità di una
risorsa abitativa ed affettiva, lo svolgimento di attività lavorativa, indicative
dell’irreversibile abbandono di condotte devianti, riconducibili per altro ad un
periodo travagliato dell’esistenza del condannato (separatosi dalla moglie e
caduto nella dipendenza dall’alcool e dalle sostanze stupefacenti), valorizzando
di contro, del tutto arbitrariamente, dati di per sé non decisivi, quali la condotta
processuale (non regolare frequentazione degli assistenti sociali; mancata
comparizione ad udienze del procedimento di sorveglianza) ovvero la dimensione
nazionale della ditta che aveva assunto l’istante alle sue dipendenze,
incongruamente ritenendo l’attività lavorativa svolta dal condannato
incompatibile con le prescrizioni da adottare in caso di concessione della misura
alternativa, neppure individuate, senza considerare adeguatamente la ferma
volontà del ricorrente di proseguire nel percorso di risocializzazione da tempo

commissione dei reati (furto di carta di credito; detenzione di sostanze

Intrapreso e perseguito con costanza.

Considerato in diritto
1. L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.1 Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, nelle loro polimorfi
articolazioni, infatti, lungi dal denunciare effettive violazioni di legge e senza

dell’apparato argomentativo in concreto svolto dai giudici di merito (condotta
successiva alla commissione dei reati improntata a negligenza e superficialità), si
risolvono in una sollecitazione a compiere una valutazione comparativa delle
risultanze processuali in senso più favorevole al ricorrente rispetto a quella
compiuta dal tribunale, il quale ha comunque preso in esame anche i dati
favorevoli all’istante (svolgimento di attività lavorativa, ricostituzione di un sano
ambiente familiare), salvo ritenerli, in assenza di un maturo processo di
revisione critica, quale desumibile dalla non assidua partecipazione ai colloqui
psicologici e dalla mancata ricerca di una attività lavorativa più compatibile con
lo svolgimento della misura richiesta, non sufficienti, almeno allo stato, a
garantire la non reiterazione di una condotta illecita.
1.2 Orbene, nel formulare le sue difese, il ricorrente non considera, però,
per un verso, che relativamente al controllo della motivazione del provvedimento
impugnato, esula dai poteri della cassazione quello di una nuova e diversa
valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché
tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare
il giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice,
accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle
ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (così ex multis Cass.,
sez. VI, 14 aprile 1998, ric. Kurzeja, Cass. sez. I, 22 dicembre 1998, n. 13528)
e, per altro verso, che la concedibilltà dei benefici di cui al capo VI della legge
26.7.1975 n. 354, non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale, che
deve riguardare, al di là dell’indefettibile accertamento delle condizioni di
ammissibilità, l’opportunità del trattamento alternativo, che non può prescindere,
come avviene per ogni altra misura della stessa categoria, dalla concreta
praticabilità del beneficio stesso, ritenuta dai giudici di merito, allo stato, ancora
insussistente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell’attuale attività
lavorativa espletata.

dimostrare, in concreto, un travisamento del dati fattuali posti a base

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost,
sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla cassa delle ammende di una somma
congruamente determlnabile In C 1000,00.

P.Q.M.

spese processuall e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso In Roma, il 6 dicembre 2012.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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