Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17415 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17415 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RAIMONDO \LUCA N. IL 20/12/1962
avverso l’ordinanza n. 32/2011 TRIB.SEZ.DIST. di TAORMINA, del
18/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

La Corte Suprema di Cassazione, VII sezione penale
Vista l’ordinanza del Tribunale di Messina – sezione distaccata di Taormina, indicata in epigrafe, che per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ha rigettato
l’istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671
c.p.p. da Raimondo Luca, per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell’invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati oggetto della

visto il ricorso con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,
ribadendosi gli assunti già posti a base dell’istanza;
ritenuta l’inammissibilità del ricorso per genericità o, comunque, manifesta infondatezza, esaurendosi le censure nella reiterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice di merito, che ha fatto corretta applicazione delle norme
e dei principi giurisprudenziali in materia circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche
se della stessa indole, tossicodipendenza) ad integrare di per sé, l’identità del disegno criminoso ex art. 81, 1 cpv., cod. pen.;

considerato che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della legge penale
rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato
continuato;

ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui
all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti – nel caso in
esame, per altro insussistente – od all’identità od analogia dei titoli di reato, indici,
per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso
unitario.

P.Q.M.

Q9ÌL-,

richiesta;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA