Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17414 del 23/01/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17414 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
CARNICELLA MATTEA nato il 19/10/1971 a CERIGNOLA
nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso la sentenza del 30/05/2017 del GIP TRIBUNALE di PESARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette/sentitUle conclusioni del PG
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1.11 Tribunale di Pesaro il 30 maggio 2017 ha applicato, ai sensi dell'art. 444
cod. proc. pen., la pena concordata con il P.M. a Mattea Carnicella, imputata dei
reati di cui all'art. 189, comma 6, e 189, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.
285, avendo causato un incidente stradale, per non avere ottemperato agli
obblighi di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite, fatti commessi il
26 settembre 2016; l'imputata è stata condannato al pagamento delle spese di
costituzione e difesa in favore della parte civile, liquidate in via equitativa in
660,00 euro, oltre I.V.A e C.P.A.; alla sig.ra Carnicella è stata sospesa la patente 2.Ricorrono per la cassazione della sentenza l'imputata ed il Procuratore
generale, denunziando entrambi, sotto profili diversi, violazione di legge.
2.1. Mattea Carnicella censura assenza del requisito fisico della motivazione
in punto di liquidazione delle spese di costituzione e patrocinio di parte civile,
mancanza di identificazione delle voci e mancata specificazione dei criteri
adottati nella liquidazione; richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità.
2.2. Il P.G. territoriale lamenta applicazione della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo, in quanto in
relazione alla violazione del comma 6 dell'art. 189 del d. Igs. n. 285 del 1992 la
durata minima della misura è di un anno, mentre in relazione alla violazione del
comma 7 la durata minima è di un anno e sei mesi, con la conseguenza che la
sospensione andava applicata in misura non inferiore a due anni e sei mesi.
3. Il Procuratore Generale della S.C. ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputata, «per carenza di interesse, trattandosi di decisione equitativa resa
evidentemente in favor rei, in ragione dell'esiguità dell'importo liquidato» (così
alla p. 1 dell'intervento scritto ex art. 611 cod. proc. pen. in data 2-3 ottobre
2017) e l'accoglimento dell'impugnazione della parte pubblica.
4.11 ricorso dell'imputata è manifestamente infondato.
Infatti, per consolidato insegnamento di legittimità, «È inammissibile, in quanto generico, il motivo di ricorso per cassazione che abbia censurato la
statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile, omettendo
di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in
forma eccedente i minimi tariffari» (Sez. 6, n. 50260 del 25/11/2015, T., Rv.
265658; nello stesso senso, cfr. Sez. 5, n. 22600 del 19/03/2010, Fusetti, Rv.
247357; Sez. 4, n. 16019 del 14/03/2002, P.C. e Pantaleoni, Rv. 221944).
Il ricorso in esame, limitandosi a richiamare un principio, in effetti, pacifico
(v., ex plurimis, Sez. 2, n. 39626 del 11/05/2004, Di Pinto ed altri, Rv. 230052),
si limita ad operare solo una critica generica, peraltro in presenza di una di guida per un anno e sei mesi. liquidazione esigua, di importo con ogni probabilità inferiore ai minimi previsti,
considerate almeno le due voci "studio della controversia" e "fase introduttiva".
5. Quanto al ricorso del Procuratore Generale, esso è fondato.
In effetti, il Tribunale ha applicato la sospensione della patente in misura in
concreto pari al minimo prescritto per la violazione dell'art. 189, comma 7, del d.
Igs. n. 285 del 1992, trascurando del tutto, sotto il profilo della sanzione
accessoria, l'ulteriore violazione del codice della strada oggetto della sentenza.
Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente alla misura
della durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale, che giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della
strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva
effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito,
dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che
riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle
accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente
penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (come nel caso
dell'art. 81 cod. pen.).» (Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704;
nello stesso senso cfr., ex plurímis, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014,
Capobianco, Rv. 262136, Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012, PG in proc. Papolini,
Rv 253503; Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Pmt in proc. Guizzo, Rv. 248667).
6.Discende dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità del
ricorso della parte privata (che, peraltro, non ravvisandosi assenza di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità - cfr. Corte Costituzionale,
sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 - va condannata al pagamento non solo
delle spese del procedimento ma anche della sanzione pecuniaria nella misura in
dispositivo) e l'accoglimento, invece, di quello del Procuratore generale. P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata
limitatamente alla misura della durata della sospensione della patente di guida,
con rinvio al Tribunale di Pesaro.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputata e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2018. si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di circolazione stradale, il