Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17414 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17414 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
CARNICELLA MATTEA nato il 19/10/1971 a CERIGNOLA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso la sentenza del 30/05/2017 del GIP TRIBUNALE di PESARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette/sentitUle conclusioni del PG
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ktf. C bkt 0’7 3 < <••-• it 4 erro net 0, tc,,,A. 10 o r t et. t c„" on fu, cu iv,..?.)0.4..- chi critiv L Q. rCit frtA rt,kfr Lyi": Data Udienza: 23/01/2018 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Tribunale di Pesaro il 30 maggio 2017 ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il P.M. a Mattea Carnicella, imputata dei reati di cui all'art. 189, comma 6, e 189, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, avendo causato un incidente stradale, per non avere ottemperato agli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite, fatti commessi il 26 settembre 2016; l'imputata è stata condannato al pagamento delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile, liquidate in via equitativa in 660,00 euro, oltre I.V.A e C.P.A.; alla sig.ra Carnicella è stata sospesa la patente 2.Ricorrono per la cassazione della sentenza l'imputata ed il Procuratore generale, denunziando entrambi, sotto profili diversi, violazione di legge. 2.1. Mattea Carnicella censura assenza del requisito fisico della motivazione in punto di liquidazione delle spese di costituzione e patrocinio di parte civile, mancanza di identificazione delle voci e mancata specificazione dei criteri adottati nella liquidazione; richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità. 2.2. Il P.G. territoriale lamenta applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo, in quanto in relazione alla violazione del comma 6 dell'art. 189 del d. Igs. n. 285 del 1992 la durata minima della misura è di un anno, mentre in relazione alla violazione del comma 7 la durata minima è di un anno e sei mesi, con la conseguenza che la sospensione andava applicata in misura non inferiore a due anni e sei mesi. 3. Il Procuratore Generale della S.C. ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputata, «per carenza di interesse, trattandosi di decisione equitativa resa evidentemente in favor rei, in ragione dell'esiguità dell'importo liquidato» (così alla p. 1 dell'intervento scritto ex art. 611 cod. proc. pen. in data 2-3 ottobre 2017) e l'accoglimento dell'impugnazione della parte pubblica. 4.11 ricorso dell'imputata è manifestamente infondato. Infatti, per consolidato insegnamento di legittimità, «È inammissibile, in quanto generico, il motivo di ricorso per cassazione che abbia censurato la statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile, omettendo di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i minimi tariffari» (Sez. 6, n. 50260 del 25/11/2015, T., Rv. 265658; nello stesso senso, cfr. Sez. 5, n. 22600 del 19/03/2010, Fusetti, Rv. 247357; Sez. 4, n. 16019 del 14/03/2002, P.C. e Pantaleoni, Rv. 221944). Il ricorso in esame, limitandosi a richiamare un principio, in effetti, pacifico (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 39626 del 11/05/2004, Di Pinto ed altri, Rv. 230052), si limita ad operare solo una critica generica, peraltro in presenza di una di guida per un anno e sei mesi. liquidazione esigua, di importo con ogni probabilità inferiore ai minimi previsti, considerate almeno le due voci "studio della controversia" e "fase introduttiva". 5. Quanto al ricorso del Procuratore Generale, esso è fondato. In effetti, il Tribunale ha applicato la sospensione della patente in misura in concreto pari al minimo prescritto per la violazione dell'art. 189, comma 7, del d. Igs. n. 285 del 1992, trascurando del tutto, sotto il profilo della sanzione accessoria, l'ulteriore violazione del codice della strada oggetto della sentenza. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente alla misura della durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale, che giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (come nel caso dell'art. 81 cod. pen.).» (Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; nello stesso senso cfr., ex plurímis, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136, Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012, PG in proc. Papolini, Rv 253503; Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Pmt in proc. Guizzo, Rv. 248667). 6.Discende dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte privata (che, peraltro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 - va condannata al pagamento non solo delle spese del procedimento ma anche della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo) e l'accoglimento, invece, di quello del Procuratore generale. P.Q.M. In accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Pesaro. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputata e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2018. si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di circolazione stradale, il

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