Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17413 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17413 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAMBA ABOUBACAR VASSIRIKI nato il 15/12/1988 a DALOA( COSTA D’AVORIO)

avverso la sentenza del 08/06/2014 del TRIBUNALE di LECCO
sentita la rel ione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
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Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Lecco con sentenza in data 29.5.2017, dichiarava non
luogo a procedere nei confronti di BAMBA Aboubacar Vassiriki per estinzione del
reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all’art. 186 co.II lett.c), II bis e

stradale, per esito positivo della messa alla prova e disponeva la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente, nonché la confisca del
veicolo BX278BD.

2. Avverso il suddetto provvedimento interponeva ricorso per cassazione la
difesa del BAMBA lamentando violazione di legge ed evidenziando che, ai sensi
dell’art.168 bis e 168 ter cod.pen., l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria non costituiva esito ineludibile della pronuncia adottata e che
comunque la adozione della sanzione amministrativa accessoria, nel caso in
specie competeva al prefetto ai sensi dell’art.224 co 3 Cod. della Strada.
Rilevava altresì che la statuizione relativa alla confisca del veicolo andava
comunque eliminata anche perché il veicolo, peraltro rottomato, era di proprietà
di un terzo, estraneo al reato.

3. Il procuratore generale concludeva per l’accoglimento del motivo di
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere accolto.
2. Invero il giudice che dichiari la estinzione del reato per l’esito positivo
della prova, ai sensi dell’art.168 ter cod.pen. non può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di
competenza del prefetto ai sensi dell’art.224 comma III cod.della strada, attesa
la distinzione tra il suddetto istituto, che prescinde dall’accertamento di penale
responsabilità, rispetto a quella prevista dall’art.186 comma nove bis Cod. della
Strada, che prevede un sistema alternativo di modulazione della sanzione
penale, mediante la sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità, con
l’ulteriore effetto premiale e incentivante, in ipotesi di positivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità, della riduzione del termine di durata della sanzione

H sexies C.d.S., aggravato dall’ora notturna e dall’avere provocato un incidente

amministrativa temporanea della sospensione della patente di guida della
riduzione del termine di durata della sanzione amministrativa temporanea della
sospensione della patente di guida (sez.IV, 17.9.2015, Pettorino Rv 264819;
8.7.2016, Rossini, Rv.267608).
2.1 Invero nel caso in specie, non ricorrendo una ipotesi di accertamento del
fatto-reato, non può che applicarsi la generale previsione di cui all’art.224 co III
codice della strada che rimette al prefetto la decisione sulla applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie, il quale procede ai sensi degli art.218 e 219

contemplate.

3. Deve pertanto trovare annullamento senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente al punto della decisione relativa alla sospensione della patente di
guida, statuizione che elimina, con trasmissione degli atti al prefetto per quanto
di competenza sul punto.

4.Parimenti va disposta la revoca anche della statuizione relativa alla confisca
del veicolo per ragioni del tutto analoghe a quelle sopra evidenziate con
riferimento alla sanzione amministrativa accessoria di carattere personale,
laddove è prevista la competenza del prefetto anche in relazione alla confisca del
veicolo ai sensi dell’art.334 ter II comma cod.pen.; inoltre non ricorreva
neppure il presupposto che giustificava la adozione della confisca del veicolo, ai
sensi dell’art.186 II comma lett.c) C.d.S., trattandosi di bene di proprietà di
persona estranea al reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca
della patente di guida e della confisca del veicolo tg. BX278BD, statuizioni che
elimina. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Lecco.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23.1.2018.
Il consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Patri ia Piccialli

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previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge esse

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