Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17412 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17412 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TAMMARO TITO N. IL 15/04/1961
avverso l’ordinanza n. 0/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 24/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 novembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di
Perugia ha rigettato il reclamo proposto da Tammaro Irto, ristretto presso la
Casa di reclusione di Spoleto, nei confronti del provvedimento di rigetto della sua

Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 26 settembre 2011, rilevando che al
condannato, attesa la sua condanna per reato ostativo alla concedibilità del
permesso premio a norma dell’art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen., era riconoscibile

solo il permesso di necessità, del quale non sussistevano i presupposti.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione il
condannato ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., presentando motivi contestuali,
con i quali ha dedotto l’infondatezza del riferimento – a fondamento della
decisione – alla sua attuale posizione giuridica.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Il ricorrente ha svolto, infatti, deduzioni generiche, prive di alcuna

correlazione con le ragioni argomentate della decisione impugnata, che,
correttamente applicando i principi normativi in materia e logicamente valutando
la posizione giuridica del medesimo, ha evidenziato che la tipologia della
richiesta non era inquadrabile nell’ambito del permesso di necessità, ma in quello
del permesso premio, e ha rimarcato che la concessione di quest’ultimo era
preclusa dallo status giuridico del richiedente, conseguente alla sua condanna
alla pena dell’ergastolo per i reati previsti dagli artt. 416 bis e 575 cod. pen.,

ostativi ai sensi dell’art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen.

2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare, in relazione a quanto rappresentato, in euro
500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

2

istanza di concessione di un permesso ai sensi dell’art. 30 Ord. Pen., reso dal

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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