Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17411 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17411 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BOURHAIM MOHAMED N. IL 02/02/1973
avverso l’ordinanza n. 1687/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di Perugia
ha ratificato il provvedimento del 28 novembre 2011, con il quale il Magistrato di
sorveglianza di Perugia aveva disposto la revoca della misura degli arresti
domiciliari nei confronti di Bourahim Mohamed in relazione al titolo esecutivo
rappresentato dalla sentenza del 16 dicembre 2010 del G.i.p. del Tribunale di

violazione della legge sugli stupefacenti; ha rigettato la domanda di detenzione
domiciliare e ha disposto la prosecuzione della espiazione della pena nelle
ordinarie forme della detenzione presso un Istituto penitenziario, rilevando che la
condotta del condannato e il contesto familiare in cui era maturata evidenziavano
il fallimento della prognosi di assenza di pericolosità sociale formulata con
l’ammissione alla misura degli arresti domiciliari e il disinteresse del medesimo per
un doveroso rispetto delle regole della misura alternativa concessa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha dedotto violazione dell’art. 51-ter Ord. Pen. e mancanza
e/0 manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento,
nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che la veridicità dei
fatti affermati nella querela era risultata confermata dalle successive dichiarazioni
rese in sede di remissione e non aveva valutato che la querelante, Taraiour Noura,
non comprendeva né parlava la lingua italiana.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Le deduzioni svolte dal ricorrente riproducono, infatti, in chiave di

contrapposizione argomentativa, le ragioni che il Tribunale di sorveglianza ha
specificamente valutato in correlazione alle deduzioni e obiezioni difensive, cui ha
dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto, per la loro coerenza
interna e per la loro logica congruenza alle risultanze dei dati fattuali disponibili e
degli elementi probatori utilizzati, e corrette in diritto, per la esatta interpretazione
e applicazione dei principi che presiedono all’applicazione dell’invocata misura
alternativa.

Perugia, che l’aveva condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per

11 ,

Il ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo un diffuso dissenso di
merito rispetto alla operata valutazione e opponendo la sua analisi dei dati fattuali
e degli elementi probatori, una nuova lettura degli aspetti a essi attinenti, al fine
della diversa valutazione della sua posizione personale, ma una tale
prospettazione, che si traduce nel sostanziale riesame nel merito, non è consentita
in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del

della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di
euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione

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