Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17409 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17409 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YAKINE AHMED nato il 20/06/1981

avverso l’ordinanza del 23/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG 41 4 Li I L 14
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„fl

9

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Yakine Ahmed ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe
indicato, con cui è stata rigettata l’opposizione, ex art. 99 d. P. R. n. 115 del
2002, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva
dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, presentata
dal ricorrente in relazione ad una domanda di concessione della liberazione
anticipata.
2.

Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il ricorso è stato deciso dal

incompetente, poiché la decisione spettava al Presidente del Tribunale di
sorveglianza.
2.1. Il secondo comma dell’art. 75 d.p.r. 115 del 2002 estende il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di competenza del tribunale
di sorveglianza, qualora l’interessato debba o possa essere assistito da un
difensore, come si evince anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139
del 1998. Vi rientra dunque anche il procedimento inerente alla richiesta di
liberazione anticipata, di competenza del magistrato di sorveglianza, come
stabilito anche dalla giurisprudenza di legittimità. Non vi sono infatti dubbi che il
condannato, in espiazione pena, abbia diritto di farsi assistere dal difensore per
l’istanza di liberazione anticipata, che si inserisce a pieno titolo nel contesto
dell’esecuzione penale, onde il provvedimento emesso dal giudice a quo è
erroneo e lesivo dell’art. 24 Cost.
Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
3. Con requisitoria depositata il 22/9/2016, il Procuratore generale presso questa
Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Conviene prendere le mosse dall’analisi del secondo motivo di ricorso, che è
fondato. Il tenore testuale dell’art. 75, comma 2, d. P. R. 30-5-2002, n. 115 è,
infatti, inequivoco nel sancire l’applicabilità della disciplina del patrocinio a spese
dello Stato nella fase dell’esecuzione e nei processi di competenza del tribunale
di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un
difensore. E si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il beneficio spetta
anche in relazione al procedimento per la decisione dell’istanza di liberazione
anticipata, perché, come affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.
139 del 1998, il riferimento alla fase dell’esecuzione comprende i procedimenti di
1

Tribunale di sorveglianza in composizione monocratica e dunque da un organo

fronte a tutti gli organi della giurisdizione penale chiamati a compiere,
oggettivamente, attività di esecuzione (Cass., Sez. 4, n. 27757 del 5-4-2011).
Diversamente opinando, d’altronde, si rischierebbe di adottare una linea
interpretativa in contrasto con il disposto dell’art. 24 Cost. Tant’è che, in
quest’ordine di idee, si è, ad esempio, precisato come nella nozione di fase
dell’esecuzione, di cui all’art. 75, comma 2, d. P. R. n. 115 del 2002, rientri
anche il procedimento di conversione della pena pecuniaria, di competenza del
magistrato di sorveglianza (Cass., Sez. 4, n. 20811 del 4-5-2006). E ciò proprio
nell’ottica di una ampia attuazione della garanzia prevista dalla predetta norma

procedure da svolgersi in contraddittorio ma anche a quelle preordinate
all’emissione di provvedimenti da adottarsi de plano, sempre che l’assistenza di
un difensore sia ammessa ( Cass., Sez. 4 n. 42852 del 9-10-2008, Rv. 241337;
Sez. 1, n. 37529 del 4-7-2003, Rv. 225995)
2. L’ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio al Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Trento, per nuovo esame. La natura rescindente di
tale epilogo decisorio determina l’ultroneità della disamina del primo motivo di
ricorso.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Trento, per nuovo esame
Così deciso in Roma, il 17-1-2018.

costituzionale (Cass., Sez. 4, n. 43476 del 30-9-2014), in relazione non solo alle

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