Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17408 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17408 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PEZZINO SALVATORE FRANCESCO N. IL 06/11/1962
avverso l’ordinanza n. 3062/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 3(01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 9 gennaio 2012, depositato il 10 gennaio 2012 il
Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’istanza,
avanzata dal detenuto Pezzino Salvatore Francesco, volta a ottenere la
remissione del debito, rilevando che il debito era riferito a pagamento dovuto alla
cassa delle ammende.
2. Avverso detta ordinanza il Pezzino ha proposto personalmente ricorso
per cassazione, deducendo la propria mancanza di mezzi e le precarie condizioni
economiche dei suoi familiari e dichiarandosi disponibile al tramutamento di
quanto dovuto in detenzione, o in misure di sicurezza o detenzione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La doglianza svolta è, infatti, del tutto aspecifica per essere priva di
correlazione con le ragioni di inammissibilità, riferite alla natura del debito, poste
a fondamento della decisione impugnata.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di
una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione
delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

e

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