Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17407 del 10/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17407 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEDIC TOMISLAV nato il 31/01/1998 a RIMINI

avverso l’ordinanza del 08/11/2016 del GIP TRIBUNALE di PESARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG che chiede il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO
1.

Con ordinanza del 30 marzo 2017 il giudice monocratico del Tribunale di Pesaro ha

respinto il ricorso in opposizione al provvedimento con cui veniva rigettata l’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio proposta da Dedice Tomislav.
2.

L’ordinanza ha ritenuto corretta la valutazione del giudice penale di inattendibilità

della dichiarazione dell’insussistenza di redditi allegata dal Dedice, osservando che egli, pur
indicando la sua situazione reddituale e quella della sua famiglia di origine, aveva omesso ogni
informazione reddituale sulla famiglia del suocero, presso il quale si trovava agli arresti
domiciliari al momento della presentazione dell’istanza, pur convivendo con siffatto nucleo.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Dedice Tomislav, a

mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo con il quale censura il provvedimento
impugnato ex artt. 606, primo comma, lett. b) in ordine lettura degli artt. 76 e 77 della I.
115/2002. Rileva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto nucleo familiare dell’imputato
quello del suocero- ove abitava solo momentaneamente, in stato di arresti domiciliari- e non la
famiglia composta da madre e dai due fratelli, presso la quale egli risiedeva ed il cui reddito
ammontava ad Euro 144,00 annui.
4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto
il rigetto del ricorso.
1.

Deve osservarsi, innanzitutto, che l’art. 76 del DPR 115\2002, laddove stabilisce le

condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, prende in considerazione oltre al reddito
imponibile ai fini dell’imposta personale, anche tutte le altre risorse di cui l’istante possa
disporre, di qualunque natura esse siano, ivi compresi gli eventuali aiuti provenienti da
familiari non conviventi, della cui consistenza si raggiunga la prova, anche presuntiva.
2.

Il testo di cui al secondo comma della norma che regola l’accesso al beneficio fa

espresso riferimento all’elemento della convivenza, che appare caratterizzante il concetto di
nucleo familiare. L’effettiva convivenza prevale, dunque, sullo stato anagrafico dell’interessato,
in quanto la valutazione della situazione reddituale concreta è funzionale alla giustificazione
della solidarietà sociale sottostante il gratuito patrocinio a ed all’esigenza di assicurare la
difesa a carico dello Stato solo ai soggetti realmente non abbienti.
3.

Fatta questa premessa di ordine generale, va ritenuta la correttezza dell’ordinanza

impugnata nella parte in cui fa riferimento al nucleo familiare del suocero del Dedic, con il
quale il medesimo conviveva, all’epoca, unitamente alla compagna e madre del figlio neonato
anch’esso incluso nel medesimo nucleo, anziché a quello costituito dalla madre e due fratelli,
presso il quale era anagraficamente residente. Il provvedimento, infatti, ha motivato sul
raggiungimento della prova dell’appartenenza al primo nucleo, proprio facendo riferimento a
quanto esposto dal richiedente nel ricorso. Nell’istanza egli aveva indicato quale abitazione
quella del suocero, il che evidentemente significava che questi si occupava del mantenimento
della figlia, del nipote e del genero, mentre non poteva certamente attendervi la famiglia
d’origine il cui reddito annuale era indicato in Euro 144,00, Anche perché non era chiaro la

2

3.

cgpacità di quest’ultimo nucleo di far fronte alle spese abitative. Si tratta di una motivazione
del tutto coerente ed incensurabile in questa sede.
4.

L’ulteriore doglianza riferibile all’asserita violazione processuale, consistita nel non

avere richiesto alla parte istante di integrare la documentazione necessaria ai fini
dell’accoglimento, è parimenti infondata. Il potere dell’ufficio di accertamento della situazione
reddituale, regolato dall’art. 96, comma 2^ T.U. Spese di Giustizia, è facoltà esercitabile dal
giudice nell’ipotesi in cui vi sia incertezza sulla valutazione delle condizioni per l’ammissione,
che implicano l’impiego di risorse statuali al fine di assicurare la difesa del non abbiente. In
questo caso, tuttavia, il provvedimento chiarisce l’assenza di incertezza, tenuto conto

ritenere la coincidenza, nel caso di specie, fra la residenza anagrafica e la convivenza
effettiva, che, ai sensi dell’art 76 T.U. cit., va considerata al fine di determinare il reddito cui
riferire l’istanza di ammissione. Il ragionamento della Corte è, dunque, del tutto conforme alla
lettera della legge che non impone al giudice alcun obbligo, ma gli consente di utilizzare
strumenti di accertamento, a mezzo di idagini della Guardia di Finanza, solo quando ritenga di
dover superare una situazione di incertezza, non ritenuta prospettabile in questa occasione.
5.

La reiezione del ricorso comporta la condanna alle spese processuali

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Cosi deciso il 10/1/2018

Il Consi liere est.
Maura Jardin

Il Presidente
Patri i

FicciaJli

\

dell’inconferenza delle deduzioni del Dedic in ordine al nucleo di appartenenza, non potendosi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA