Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17407 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17407 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TEQIA KASTRIOT N. IL 07/05/1972
avverso l’ordinanza n. 1908/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 dicembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha
rigettato l’opposizione proposta da Teqja Kastriot avverso il provvedimento del 15
luglio 2011 del Magistrato di sorveglianza di Foggia, che aveva disposto nei suoi
confronti l’espulsione a titolo di sanzione alternativa, sussistendo il rapporto di
esecuzione penale, non essendo in espiazione reati ostativi alla espulsione, non

ed essendo inferiore a due anni di reclusione il residuo pena.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducendo che, al momento del
suo ingresso in carcere, era titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
non potuto rinnovare a causa della sua carcerazione, di essere vissuto e vivere
stabilmente in Italia, e di essere in atto sottoposto a procedimento penale per
reati in materia di stupefacenti ostativi alla espulsione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Le deduzioni svolte dal ricorrente riproducono sostanzialmente gli

argomenti prospettati nel reclamo, ai quali il Tribunale ha dato adeguate e
argomentate risposte, esaustive in fatto, per la loro coerenza interna e per la loro
logica congruenza ai dati fattuali specificamente richiamati e illustrati, e corrette
in diritto, per la corretta operata interpretazione del testo normativo applicato e
per la logica valutazione delle ragioni attinenti all’ammissibilità e al merito della
richiesta.
Il ricorrente, che non contesta i dati fattuali, ne contrappone la sua lettura di
merito, esprimendo un diffuso dissenso rispetto alle ragioni espresse nel
provvedimento impugnato che non sottopone a specifica critica, e omettendo di
considerare, quanto ai reati sub iudice che non solo il Tribunale ha correttamente
rimarcato che il diritto di difesa é esercitabile dallo straniero espulso attraverso il
riconoscimento normativo del mero diritto di fare rientro in Italia per la
partecipazione al processo e agli atti che ne richiedono la presenza, ma anche che
eventuali ragioni ostative alla espulsione per detti reati devono essere valutate
nella relativa sede.

2

essendo ravvisabili condizioni ostative ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998,

3. Il ricorso, che presenta profili di merito, di genericità e di manifesta
infondatezza, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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