Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17406 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17406 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CERAGIOLI ERCOLE N. IL 23/01/1969
avverso l’ordinanza n. 5290/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 07/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto
– che il presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, con il decreto in
epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’Istanza di applicazione di misura
alternativa alla detenzione (affidamento in prova in casi particolari) proposta da
Ceragioli Ercole, a ragione del rilievo che nell’istanza non era indicato l’iter
specifico seguito per l’accertamento della tossicodipendenza;

quale, con atto sottoscritto personalmente, ne ha chiesto l’annullamento,
deducendo che lo stesso era viziato da una erronea disamina dell’istanza, in
quanto la propria condizione di tossicodipendenza doveva ritenersi
adeguatamente comprovata dalla certificazione allegata alla stessa;

Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non specifici;

– che il contenuto del ricorso risulta infatti prescindere dall’effettivo iter
argomentativo svolto dal giudice di merito per giustificare la pronuncia
d’inammissibilità, avendo il presidente del Tribunale dichiarato inammissibile
l’istanza – comunque riproponibile dall’interessato – non già a ragione
dell’assenza di un’attestazione dello stato di tossicodipendenza, così come
ritenuto dal ricorrente, ma a ragione della sua incompletezza, non risultando
indicato l’iter specifico seguito per l’accertamento della tossicodipendenza;

– che l’art. 94, comma 1, così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,
n. 272, art. 4-undecies, comma 1, lett. a) convertito con modificazioni nella
legge 21 febbraio 2006, n, 49, prevede che alla domanda di affidamento in prova
terapeutico sia allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata per l’attivita’ di diagnosi (D.P.R.
n. 309 del 1990, art. 116, comma 2, lett. a) attestante lo stato di
tossicodipendenza, la procedura accertativa di essa, l’andamento del programma
concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del
condannato;

– orbene derivando l’inammissibilità dell’istanza, nel caso in esame, non già

– che avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione il detenuto, il

dall’assenza di una certificazione relativa allo stato di tossicodipendenza, ma
dall’insufficienza della stessa per omessa specificazione della procedura adottata
per rilevarla, la mera deduzione difensiva relativa all’avvenuta allegazione di una
certificazione, configura, con tutta evidenza, un vizio di aspecificità dei motivi,
che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
all’Inammissibilità del ricorso (in tal senso ex multis Sez. 1, n. 45608 del
14/12/2010 – dep. 29/12/2010, Collura, Rv. 249176);

del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 500,00;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna

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