Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17405 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17405 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASTIELLO MICHELE nato il 16/10/1978 a MIRANDOLA

avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore
nessun difensore e’ presente. ,

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Michele Castiello, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre
avverso la sentenza con la quale, in data 16 giugno 2016, la Corte d’appello di
Brescia ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di
Mantova in relazione al reato di guida in stato d’ebbrezza aggravato dalla
commissione in orario notturno, contestato come commesso il 9 aprile 2011.
Quale unico motivo di doglianza l’esponente lamenta violazione di legge e

eccepita tempestivamente con riferimento all’omessa notifica dello stesso al
difensore di fiducia avv. Angelo Russo, che pure era stato tempestivamente
nominato. Infatti, pur essendo stato dimostrato, nel formulare l’eccezione, che il
ricorrente aveva nominato il difensore di fiducia con raccomandata inviata il 23
marzo 2016 (della quale venivano prodotte le ricevute), la Corte di merito ha
disatteso l’eccezione sul rilievo che non risulterebbe comprovato che con la
suddetta raccomandata fosse stato trasmesso l’atto di nomina. Ciò viola l’art. 96
cod.proc.pen., che espressamente consente di conferire la nomina fiduciaria al
difensore a mezzo raccomandata; e integra nullità perché il decreto di citazione a
giudizio in appello è stato emesso dopo la nomina suddetta e non è stato
notificato al nuovo difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Nella sentenza impugnata si legge che la Corte territoriale, a fronte
dell’eccezione difensiva, ha osservato che la documentazione prodotta dalla
difesa non conteneva né il numero del procedimento, né il riferimento alla
tipologia dell’atto inviato; conseguentemente, nell’incertezza circa la fondatezza
dell’assunto difensivo (riferito alla trasmissione per raccomandata della nomina a
difensore di fiducia dell’avv. Angelo Russo nell’ambito del presente processo) la
Corte bresciana ha rigettato la detta eccezione.
Tale statuizione si sottrae a censure.
La lettura del verbale d’udienza in data 16 giugno 2016 – consentita in
questa sede, trattandosi di censura relativa a violazione di legge processuale consente di rilevare che la Corte di merito, sull’eccezione svolta nell’interesse
dell’imputato (che produceva all’uopo ricevute di raccomandata), aveva
verificato con esito negativo se fosse pervenuta presso la Cancelleria la nomina
del nuovo difensore di fiducia del Castiello, avv. Angelo Russo; ed aveva inoltre
evidenziato che la mera produzione delle ricevute di raccomandata, priva di

vizio di motivazione in riferimento alla nullità del decreto di citazione in appello,

qualsiasi riferimento idoneo a comprovare che esse riguardassero il
procedimento de quo, non consentiva di correlare alla nomina dell’avv. Russo la
raccomandata pervenuta in Cancelleria prima della trasmissione del decreto di
citazione a giudizio d’appello.
Al riguardo, in linea di principio, va rammentato che l’atto di nomina del
difensore di fiducia deve riferirsi ad un procedimento specifico ai fini dell’art. 96
cod.proc.pen., risultando altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di
causa (Sez. 5, Sentenza n. 17061 del 27/03/2014, Perito, Rv. 262876; Sez. 6,

vale a fortiori laddove, in luogo dell’atto di nomina, vengano prodotte dalla parte
mere ricevute di raccomandata che, pur riferibili a una missiva destinata
all’ufficio giudiziario e qui ricevuta, non fanno fede della loro riferibilità ad uno
specifico atto di nomina di difensore di fiducia depositato presso lo stesso ufficio.

2. L’inammissibilità del ricorso priva di rilevanza il decorso del termine di
prescrizione del reato.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende
Così deciso in Roma il 20 marzo 2018.

Il Presidente
(Patrifia

Sentenza n. 34671 del 23/04/2007, Padovani, Rv. 237426); e detto principio

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