Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17405 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17405 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MORGANTE FILIPPO N. IL 28/09/1977
avverso l’ordinanza n. 210/2011 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 06/12/2012
La Corte Suprema di Cassazione, VII sezione penale
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di applicazione
della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p. da Morgante Filippo, per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell’invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati oggetto della richiesta;
visto il ricorso con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,
ritenuta l’inammissibilità del ricorso per genericità o, comunque, manifesta infondatezza, esaurendosi le censure nella reiterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice dl merito, che ha fatto corretta applicazione delle norme
e dei principi giurisprudenziali in materia circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche
se della stessa indole, tossicodipendenza) ad integrare di per sé, l’identità del disegno criminoso ex art. 81, 1 cpv., c.p.;
considerato In particolare che è consolidata, nella giurisprudenza di questa
Corte, l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del
movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della
legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato;
ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui
all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, Il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all’identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte
di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di
attuazione di un progetto criminoso unitario.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
ribadendosi gli assunti già posti a base dell’istanza;