Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17404 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17404 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GRANUCCI OLIS N. IL 10/03/1972
avverso l’ordinanza n. 29/2011 TRIBUNALE di LANUSEI, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

cfiv&L–

Data Udienza: 06/12/2012

La Corte Suprema di Cassazione, VII sezione penale

Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di applicazione
della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p. da Granucci Olis a
ragione della ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell’invocata
identità del disegno criminoso tra i due fatti di bancarotta oggetto della richiesta,
attesa anche la diversa dimensione storico-naturalistica del reati commessi (rispettivamente in Sardegna, nel 2004 ed in Toscana nel 2002);

già posti a base dell’istanza;
ritenuta l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi d’impugnazione, esaurendosi le censure nella relterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice di merito, che ha fatto corretta applicazione delle
norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l’inidoneità di mere situazioni
soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati,
anche se della stessa indole, tossicodipendenza) ad integrare di per sé, l’identità del
disegno criminoso ex art. 81, 1 cpv., cod. pen.;
considerato in particolare che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del
movente pratico (es. fine dl lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della
legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato;
ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui
all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all’identità od analogia dei titoli dl reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte
di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di
attuazione di un progetto criminoso unitario.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

visto il ricorso con cui si denuncia violazione di legge, ribadendosi gli assunti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA