Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17403 del 20/03/2018

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17403 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.

avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
Udito il difensore
nessun difensore e’ presente.

!

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. A.A. e B.B. ricorrono, con atti distinti (sebbene di
identico contenuto) e personalmente da loro sottoscritti, avverso la sentenza con
la quale, in data 4 aprile 2017, la Corte d’appello di Brescia ha confermato, per
quanto d’interesse in questa sede, la condanna emessa nei loro confronti dal
Tribunale di Brescia in data 17 aprile 2014 in relazione al reato di concorso in
furto in abitazione, contestato come commesso in Travagliato il 20 gennaio 2010

Giovanni Albino Tironi.
Quale unico, comune motivo di lagnanza gli esponenti denunciano vizio di
motivazione, sotto il duplice profilo della mancata riqualificazione del reato in
quello di furto semplice (con conseguente improcedibilità per difetto di querela)
per essere il fatto accaduto in luogo non destinato a privata dimora, come un
garage non collegato all’abitazione della persona offesa; e della mancata
concessione delle attenuanti generiche, cui gli stessi ricorrenti, secondo quanto
da loro asserito, avevano diritto in ragione del buon comportamento processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
Quanto all’asserita insussistenza della nozione di privata dimora con
riguardo al garage ove fu commesso il reato, si osserva che tale nozione, benché
oggi circoscritta dall’intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 31345
del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076), é tuttora pacificamente riferibile ai
luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non
siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare,
compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
1.1. Per ciò che riguarda in particolare l’estensione della nozione a luoghi
non strettamente destinati all’abitazione, la richiamata pronunzia apicale ha
precisato che «il testo normativo ricom prende qualsiasi luogo destinato in tutto
in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso» (…) «L’ampliamento
dell’ambito di applicabilità della “nuova” fattispecie anche a luoghi che non
possano considerarsi abitazione in senso stretto risulta dettato, da un lato, dalla
necessità di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla
definizione della nozione di abitazione e, dall’altro, di tutelare l’individuo anche
nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione» (…)
«Deve, però, trattarsi, come si evince dalla ratio della norma, di luoghi che
abbiano le stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e,

2

e consistito nella sottrazione di alcuni attrezzi dal garage dell’abitazione di

conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso
dell’avente diritto»;

e, attraverso un percorso argomentativo che evoca

precedenti arresti della stessa giurisprudenza a Sezioni Unite, nonché della
giurisprudenza costituzionale, il Consesso apicale indica riassuntivannente i
requisiti caratterizzanti la nozione di privata dimora nei termini seguenti:

«a)

utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata
(riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in
genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata

caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non
accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare».
1.2. Nella specie, in base a quanto é dato evincere, trattavasi di un garage
di esclusiva pertinenza della persona offesa Giovanni Albino Tironi, che vi teneva
conservati tra l’altro gli attrezzi da lavoro a lui sottratti (un trapano elettrico, due
flessibili, due martelli a percussione); sotto questo profilo, a nulla rileva che il
locale avesse un ingresso autonomo rispetto all’abitazione del Tironi, rilevando
unicamente la destinazione d’uso del locale ad atti sicuramente non occasionali
della vita privata del titolare, e di suo esclusivo utilizzo.
1.3. Perciò, é in linea con l’assunto sostenuto dalle Sezioni Unite il richiamo
alla giurisprudenza di legittimità che in precedenza aveva affermato che integra
il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto
introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di
privata dimora (Sez. 2, Sentenza n. 22937 del 29/05/2012, Muffatti e altro, Rv.
253193).
1.4. Ben poco é a dirsi, infine, circa l’ulteriore lagnanza degli esponenti,
riferita al diniego delle attenuanti generiche: diniego che la Corte di merito ha
convenientemente giustificato con i precedenti penali specifici gravanti sugli
imputati (cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli,
Rv. 271269).

2. L’inammissibilità dei ricorsi priva di rilevanza il decorso del termine di
prescrizione.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti

3

apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia

vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in
€ 2.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di duemila euro ciascuno a favore della Cassa
delle ammende

Il Presidente

Il Consi
vich)

(Palrizia Pic alli)

Così deciso in Roma il 20 marzo 2018.

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