Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17401 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17401 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 654/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale dl sorveglianza di Trieste, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
rigettava il reclamo proposto da Zanetti Antonio avverso il provvedimento
adottato dal Magistrato di sorveglianza di Udine di rigetto dell’istanza di
liberazione anticipata proposta dall’interessato con riferimento ai periodi di
detenzione ivi specificati, a ragione del comportamento «scorretto» serbato da

2.

Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

l’interessato, personalmente, richiedendo a questa Corte una nuova valutazione
della sua richiesta e la concessione del beneficio della liberazione condizionata,
assumendo, per quanto è dato comprendere, di essere stato egli vittima di
comportamenti degli operatori e dei co-detenuti scorretti ed illegittimi, da lui
ripetutamente denunciati all’Autorità giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione è inammissibile, perché basata su motivi non specifici.
In presenza di un percorso motivazionale articolato, logico ed esauriente solo sommariamente illustrato in questa sede – le argomentazioni difensive
sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare effettivi vizi motivazionali ovvero un
verificabile travisamento delle risultanze processuali, non superano infatti la
soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende
Così deciso In Roma, il 6 dicembre 2012.

costui (raggiunto da cinque procedimenti disciplinari) .

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