Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 174 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 174 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISCIOTTO FRANCESCO N. IL 10/07/1969
avverso la sentenza n. 857/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSilDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che le ragioni addotte a sostegno
della pretesa applicabilità dell’art. 129 c.p.p. sono, con ogni evidenza, oltre che del
tutto insuscettibili di verifica e apprezzamento in questa sede, anche prive di
qualsivog,lia incidenza ai fini della ipotetica esclusione degli addebiti di cui il
ricorrente e stato ritenute responsabile;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, ar,2he rapplicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissate in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese C el proced inento rrom.s.hé al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così (s’ozi in o la, il 23 settembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che.;..son l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu confermato il
giudizio di penale responsabilità di PISCIOTTO Francesco in ordine ai reati di
lesioni personali e minacce in danno di Turtura Giusi e, quanto al secondo ci tali
reati, anche di Turtura Vincenzo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, sostenendo l’applicabilità, in suo favore, dell’art. 129 c.p.p., atteso
che, a suo dire, la Turtura Giusi, sua compagna, lo aveva perdonato, tanto che era
tornata a vivere con lui e che egli, dal canto suo, aveva parzialmente ammesso gli
addebiti, limitatamente a quelle che sarebbero state solo delle “lievi percosse”, con
esclusione, invece, di “ogni forma di minaccia”;

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