Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 174 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 174 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOSCANO PASQUALE FILOMENO N. IL 13/01/1976
avverso l’ordinanza n. 82/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di COMO, del 03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava
inammissibile l’incidente di esecuzione promosso da Toscano Pasquale Filomeno
diretto al riconoscimento della continuazione e all’esclusione di una delle
imputazioni contestate nell’ambito del procedìmento penale concluso con una
sentenza di condanna dello stesso giudice, ormai irrevocabile.

continuazione tra tutti i reati contestati e che la condanna per il delitto di
detenzione e porto di armi era ormai irrevocabile.

2. Ricorre per cassazione Toscano Pasquale Filorneno, insistendo per il
riconoscimento della continuazione tra i reati contestati nel giudizio divenuto
irrevocabile, con nuovo calcolo della pena e chiedendo la rivisitazione della
decisione del giudice della cognizione alla luce della diversa contestazione del
delitto di cui al capo B.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Il ricorrente insiste nella richiesta al giudice dell’esecuzione di una riforma
della sentenza di cognizione divenuta irrevocabile su aspetti già trattati
(continuazione e misura della pena): domanda chiaramente improponibile,
atteso che il giudice dell’esecuzione è vincolato al giudicato formatosi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19 novembre 2015

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

Il Giudice osservava che, in sede di cognizione, era già stata riconosciuta la

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