Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 174 del 12/10/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 174 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VICIDOMINI GIOVANNI N. IL 06/05/1961
avverso la sentenza n. 691/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/10/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

Ricorre per cassazione VICIDOMINI Giovanni avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Palermo che il 14.10.2015 ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore
che l’aveva condannato per ricettazione di un assegno.
Deduce il ricorrente:
nullità della sentenza di secondo grado per inosservanza o erronea applicazione
della legge penale in relazione alla dichiarazione di contumacia ed omessa
valutazione delle prove. Lamenta che i giudici d’appello hanno confermato la
sentenza di primo grado considerando l’imputato contumace nonostante la sua
presenza in udienza. Rileva che all’udienza del 13 luglio 2012 l’imputato non solo
era presente in udienza ma ha anche reso dichiarazioni spontanee. Contesta
anche le argomentazioni della sentenza in tema di valutazione dell’elemento
psicologico considerato che proprio in sede di dichiarazioni spontanee lo stesso ha
spiegato le ragioni del possesso del titolo. Sostiene anche che la dichiarazione di
contumacia avvenuta nel giudizio d’appello è nulla perché la corte territoriale ha
omesso di rilevare la mancata notifica del decreto di citazione in appello
ritenendola erroneamente perfezionata seppur ricevuta dal figlio ed effettuata al
vecchio indirizzo di residenza, come provato dal certificato di residenza in atti.
Rileva che poichè l’imputato non aveva né dichiarato nè eletto domicilio non
poteva trovare applicazione l’articolo 162 codice di procedura penale;
2.

violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione essendo decorsi 7 anni
e 6 mesi dall’accertamento dei fatti ed essendo il fatto derubricato ai sensi del
secondo comma dell’articolo 648 codice penale

Con riguardo al primo motivo di ricorso, in ordine alla doglianza relativa alla mancata
revoca della dichiarazione di contumacia da parte del primo giudice nonostante la
presenza dell’imputato all’udienza del 13.7.2012, deve osservarsi che la comparizione in
giudizio dell’imputato già dichiarato contumace ha determinato il venir meno della
situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, con la conseguenza che
la contumacia è venuta a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale
provvedimento di revoca (in tal senso Cass. N. 6381 del 2000 Rv. 214956, N. 6472 del
2005 Rv. 23140; N. 1784 del 2012 Rv. 251712)
In ordine alla declaratoria di contumacia disposta dai giudici d’appello deve rilevarsi che
dall’esame del fascicolo, risulta che la notifica del decreto di citazione in appello,
effettuata a Scafati (Sa) via Santa Maria La Carità 24, è stata ricevuta dal figlio del
ricorrente in data 9.2.2015. Detta residenza è stata indicata dal VICIDOMINI in sede di
atto di nomina del difensore Avv. Francesco Greco in data 10.11.2007 e che si tratti di
1

1.

residenza effettiva è dimostrato dal fatto che la notifica della sentenza di primo grado è
stata effettuata a detto indirizzo ed è stata ricevuta dall’imputato personalmente. Il
VICIDOMINI è stato pertanto correttamente dichiarato contumace.
E’ vero invece che, diversamente da quanto indicato dai giudici d’appello, l’imputato in
sede dibattimentale avanti il primo giudice ha reso dichiarazioni spontanee che però non
forniscono una prova della provenienza della cosa ricevuta essendosi lo stesso limitato ad
affermare, come indicato nei motivi di ricorso, di avere ricevuto l’assegno in un momento

stato molto dispiaciuto dell’inconveniente capitato al suo amico.
Non può pertanto che farsi ricorso, come hanno fatto i giudici d’appello, alla
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la mancata giustificazione del possesso
di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita
provenienza (Cass., Sez. 2, 27/10/2010, n. 41423; Cass., Sez. 4, 12/12/2006, n. 4170;
Cass., Sez. 2, 07/04/2004, n. 18034). La prova dell’elemento soggettivo del reato può
essere infatti raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di
occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in male fede (tra le tante: Cass.,
Sez. 2, 25/05/2010, n. 29198; Cass., Sez. 2 Sent., 11/06/2008, n. 25756).
Correttamente non è stata dichiarata la prescrizione del reato considerato che la
riconosciuta attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. non rientra nel calcolo della
pena previsto dall’art. 157 c.p. ai fini del tempo necessario a prescrivere il reato.
Il reato commesso alla data del 2.2.2017 non è ancora prescritto non essendo decorso il
termine di 10 anni previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deliberato in Roma il 12.10.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
)

Il Presidente
Franco FIA DANESE

di difficoltà e di averlo ceduto al Coppola apponendo la firma di girata, nonchè di essere

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