Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17399 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17399 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUCCARU ANTONINO nato il 07/05/1947 a SORSO

avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per l’inammissibilita’
E presente l’avvocato FOIS GIAN MARIO del foro di SASSARI in difesa di
CUCCARU ANTONINO che insiste per l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 15/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza emessa in data 22.2.2017 la Corte di appello di Cagliari,
confermava la pronuncia del Tribunale di Sassari con cui Cuccaru Antonino era
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/1992, e condannato,
disapplicata la contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ed euro

Al Cuccaru era contestato di avere falsamente dichiarato, in sede di istanza
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, redditi per un ammontare di
euro 9.100,00, risultando, da accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza per
l’anno d’imposta 2008, ulteriori redditi per complessivi euro 12.095,20 non
dichiarati.
2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’imputato, a mezzo del

difensore, il quale deduceva nell’unico motivo di ricorso, vizio di motivazione
della sentenza in relazione all’art. 5, cod. pen.
Secondo la difesa, la Corte d’appello non avrebbe correttamente interpretato
le giustificazioni rese dall’imputato. La falsa dichiarazione contestata al ricorrente
prendeva le mosse da una attestazione del datore di lavoro risalente all’anno
2008, da cui risultava che Cuccaru aveva lavorato alle dipendenze di una
impresa edile, percependo uno stipendio di € 5.791,00. Riguardo a tali somme,
la Corte territoriale aveva trascurato di valutare le giustificazioni offerte
dall’imputato, il quale aveva riferito: di aver percepito nel corso dell’anno 2007,
due acconti dell’importo complessivo di euro 1.100; di non avere mai ricevuto la
restante somma a causa del fallimento della ditta appaltatrice; di non essere a
conoscenza della dichiarazione proveniente del datore di lavoro, depositata
presso l’INPS di Sassari.
Alla luce delle dichiarazioni dell’imputato, il complessivo reddito percepito
per l’anno 2008 dal ricorrente, rientrava nelle condizioni di ammissibilità previste
dall’art. 76 del d.P.R. 115/2002. Sulla base di tali circostanze era possibile
ritenere che il ricorrente fosse caduto in errore all’atto della individuazione del
reddito rilevante ai fini dell’accesso al beneficio.
3. Osserva la Corte, come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per
intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di anni sette e mesi
sei dalla data di consumazione del reato, risalente al 10/2/2010.
Dalla lettura degli atti non si rilevano cause di sospensione della
prescrizione. A tal fine non comporta sospensione della prescrizione il rinvio reso dal
giudice all’udienza del 20/3/2014. In tale udienza il giudice, pure avendo rigettato la

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400,00 di multa.

richiesta istruttoria della difesa, di fatto, aveva rinviato la trattazione del processo
per consentire l’esame dell’imputato che fu svolto alla successiva udienza. In tale
caso, essendo il rinvio del dibattimento determinato da motivi legati ad esigenze di
acquisizione della prova, non può farsi luogo all’effetto sospensivo del corso della
prescrizione (così ex multis Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Rv. 267101)
Sussistono le condizioni per rilevare d’ufficio l’intervenuta causa estintiva,
non presentando l’impugnazione un profilo di inammissibilità, capace d’incidere sulla
valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
Non risulta necessario ogni ulteriore

doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata
prescrizione. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del
ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la
sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l’inevitabile
rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità
della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002,
Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità
vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame,
di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del
28/05/2009, Tettamanti, Rv, 244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
conformi valutazioni rese dai giudici di merito in ordine all’affermazione di penale
responsabilità del ricorrente. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità
ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle
medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata e, nella
sentenza della Corte di Appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi
della prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 15 marzo 2018
,

L

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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