Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17398 del 15/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17398 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURIALE LUCIA GRAZIA nato il 03/08/1966 a CAMPOBELLO DI MAZARA

avverso la sentenza del 20/03/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per l’inammissibilita’

Data Udienza: 15/03/2018

;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20.3.2015 la Corte di appello di Ancona, confermava la
pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Ancona con cui Curiate Lucia Grazia
era ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/1992, e

Alla Curiate era contestato di aver dichiarato, in sede di istanza dì
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di possedere – tenuto conto della
situazione reddituale del suo nucleo familiare – un reddito inferiore ad euro
13.726,89, mentre si accertava, per l’anno 2010, che il reddito complessivo del
nucleo familiare della donna ammontava ad € 15.873,00.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del
difensore, rassegnando i seguenti motivi di ricorso.
Primo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in
relazione all’art. 5, cod. pen. ed art. 76, d.P.R. 115/2002. La difesa
rappresentava che i giudici di merito erano incorsi in una erronea interpretazione
del fatto. Invero, non avrebbero dato rilievo alla situazione familiare
dell’imputata realmente esistente nell’anno 2010. La Curiate aveva dichiarato
nella istanza di ammissione che il reddito complessivo percepito era di euro
219,49. Del nucleo familiare della ricorrente, era entrato a fare parte Serra
Giuseppe solo a fare data dal 10 giugno 2010, come attestato da
documentazione prodotta.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito da valutarsi per
l’ammissione al gratuito patrocinio, non doveva tenersi conto dell’intero reddito
percepito dal Serra, ma solo di quella parte di reddito percepito dal giugno 2010
al dicembre 2010. Tale parte del reddito, sommata a quella dichiarata
dall’istante non superava il limite previsto ex lege per concedere l’ammissione.
Tale situazione, descritta dalla Corte territoriale come irrilevante, avrebbe
invece rivestito un’importanza determinante nella vicenda.
Secondo motivo: violazione di legge con riferimento all’art. 62-bis cod. pen.
La difesa lamentava che i giudici di merito avevano posto a fondamento del
diniego delle circostanze attenuanti generiche la sola esistenza di precedenti
penali a carico della ricorrente. Erano stati trascurati altri elementi di cui si
doveva tenere conto, quali la rilevanza concreta del fatto.

2

condannata alla pena di mesi dieci di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di appello dedotti dalla difesa sono infondati e, pertanto, il ricorso
deve essere rigettato.
Come ricordato nella motivazione della sentenza, ove anche non fosse
superato il limite di reddito stabilito dalla legge per la concessione del beneficio,
la imputata sarebbe egualmente incorsa nel reato che le viene addebitato.
Invero, per costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di legittimità, in base

rendere esistente il reato. Si afferma in proposito che integrano il delitto di cui
all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali
dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni
altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per
l’ammissione al beneficio (così Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 – dep.
16/02/2009, Infanti, Rv. 24215201). Né sono stati addotti dalla difesa ai giudici
di merito elementi dai quali potersi desumere che la richiedente sia incorsa in
errore, con conseguente difetto dell’elemento soggettivo del reato.
2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha fatto buon
governo delle norme e dei principi che regolano la materia, fornendo adeguata
motivazione in proposito. Il giudice ben può fondare il diniego delle circostanze
attenuanti generiche sulla base dei soli precedenti penali annoverati
dall’imputato. Deve all’uopo rilevarsi che detta motivazione è conforme al
principio delineato da questa Corte di legittimità secondo il quale «Nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o
superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
259899).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 15 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite, è sufficiente la falsa dichiarazione a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA