Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17398 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17398 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BRUNETTI MICHELE N. IL 30/10/1944
avverso la sentenza n. 636/2010 TRIBUNALE di CROTONE, del
29/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 06/12/2012
Ritenuto in fatto
1. Brunetti Michele ha proposto appello, personalmente, avverso la sentenza
del tribunale di Crotone del 29 giugno 2009 con la quale è stato condannato alla
pena di Euro 100,00 di ammenda per la contravvenzione di cui al R.D. 18 giugno
1931, n. 773, artt. 110 e 221 perché quale titolare di un esercizio pubblico – bar
non esponeva la tabella dei giochi vietati dall’Autorità nel pubblico interesse
(fatto accertato in Crotone il 5 marzo 2007).
stata affermata la responsabilità penale del ricorrente, In quanto lo stesso
andava invece assolto per mancanza dell’elemento soggettivo, non avendo il
Brunetti esposto la tabella di cui trattasi nell’erroneo convincimento di non
averne l’obbligo.
In data 13 gennaio 2012 la Corte d’appello di Catanzaro, investita del
gravame, disponeva trasmettersi gli atti del procedimento a questa Corte,
trattandosi dl sentenza inappellabile.
Considerato in diritto
1.
L’impugnazione è Inammissibile perché basata su motivi non specifici e
comunque manifestamente infondati.
1.1 Ed invero come questa Corte ha da tempo chiarito l’ignoranza della
legge penale scusa l’autore dell’illecito qualora sia inevitabile, e quindi
incolpevole, facendo venir meno l’elemento soggettivo dei reato, anche se
contravvenzionale. Tale condizione deve ritenersi sussistente per il cittadino
comune, soprattutto se sfornito dì specifiche competenze, allorché egli abbia
assolto il dovere di conoscenza con l’ordinaria diligenza attraverso la corretta
utilizzazione dei mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga
(in tal senso, ex multis, Sez. 1, n. 25912 del 18/12/2003 – dep. 09/06/2004,
Garzanti, Rv. 228235).
Nel caso in esame il ricorrente non ha fornito, neppure in questa fase del
giudizio, un concreto elemento da cui poter desumere che l’ignoranza della legge
penale fosse in effetti incolpevole.
2. Alla declaratoria di inammissibilltà del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza dl colpa (Corte Cost,
sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla cassa delle ammende di una somma
congruamente determinabile in C 1000,00.
Si sostiene nell’atto d’impugnazione che nel caso di specie erroneamente è
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.