Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17397 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17397 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIURAR MARIA nato il 22/09/1980

avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per l’inammissibilita’

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 10/10/2016, la Corte di appello di Perugia
confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia che aveva condannato
Ciurar Maria, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., in rapporto
di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, alla pena di mesi dieci di

n. 5 cod. pen.
Era contestato alla imputata di essersi impossessata, con l’aggravante della
destrezza, di alcuni articoli da regalo (calze dell’epifania) presenti all’interno della
tabaccheria di proprietà di Vescovi Rosa, approfittando della confusione venutasi
a creare all’interno dell’esercizio commerciale per un altro furto subito dalla
persona offesa pochi minuti prima.
2. Avverso la sentenza di condanna, proponeva ricorso l’imputato, a mezzo
del difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma
1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
I) Violazione di legge con riferimento agli artt. 624 cod. pen e 192 cod.
proc. pen.; vizio di motivazione per mancanza, manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione; travisamento della prova. Secondo il
ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe affetta da molteplici vizi, riconducibili
a tutte le categorie citate. In particolare, la Corte d’appello, avrebbe mancato di
offrire congrua motivazione sulle ragioni per le quali la ricorrente era da ritenersi
responsabile del furto aggravato che le viene addebitato. La sentenza farebbe
discendere la responsabilità della donna dalla sua unica presenza all’interno
dell’esercizio commerciale in cui avvenne la sottrazione. Nulla era argomentato
in ordine alla riferibilità della condotta della sottrazione alla persona di Ciurar
Maria.
La Corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio di travisamento della prova,
essendosi limitata a sostenere la prova della presenza della donna all’interno del
negozio della persona offesa, senza null’altro aggiungere in ordine al
comportamento della sottrazione delle cose risultate mancanti. Difetterebbe,
dunque, qualunque motivazione sulla effettiva responsabilità della donna in
ordine al fatto che le viene contestato.
II) Vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge e travisamento della
prova con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625,
n. 4 cod. pen. La difesa lamentava che la Corte territoriale aveva erroneamente

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reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 e 61

configurato a carico della propria assistita l’aggravante del furto con destrezza,
facendo notare che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di
configurare la ricorrenza dell’aggravante della destrezza ove non sia posta in
essere una particolare abilità nella sottrazione della cosa. Anche l’aggravante
della minorata difesa non ricorrerebbe nel caso in esame. Sul punto la Corte
d’appello avrebbe offerto una motivazione incongrua, trascurando di considerare
che, all’interno dell’esercizio commerciale, vi era un sistema di telecamere che
riprendeva tutto ciò che accadeva all’interno del negozio.

minorata difesa non può coesistere con l’aggravante della destrezza, trattandosi
di due circostanze ontologicamente incompatibili tra loro.
III) Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche. Mancata considerazione di
tutti gli elementi da valutarsi ai fini della determinazione della pena in rapporto
alla gravità del fatto, da reputarsi di scarsa offensività per il valore esiguo delle
cose sottratte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, I motivi di ricorso risultano tutti manifestamente infondati, pertanto il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La difesa, attraverso í lamentati vizi motivazionali, propone censure che
attengono esclusivamente al fatto ed alla sua ricostruzione. Occorre peraltro
evidenziare, quanto al primo motivo, che la Corte territoriale, fungi dall’avere
fatto discendere la responsabilità dell’imputata dalla sola presenza nell’esercizio
commerciale, ha sottolineato che la persona offesa, attraverso la visione delle
immagini della telecamera, aveva verificato che la Ciurar si era chinata sulla
scatola che conteneva le calze natalizie, asportandone una decina.
Tale circostanza consente di superare le obiezioni formulate dalla difesa nel
primo motivo di ricorso che risultano, alla luce delle conformi motivazioni
espresse dai giudici dì merito, manifestamente infondate, non ravvisandosi
carenza motivazionale sotto il profilo della individuazione degli elementi dai quali
viene fatta derivare la responsabilità della ricorrente.
3. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che le questioni
riguardanti la fondatezza della contestazione delle aggravanti della destrezza e
della minorata difesa non sono state dedotte innanzi alla Corte d’appello.
La Corte di legittimità, ha più volte ribadito che non sono deducibili con il
ricorso per cassazione le questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di
gravame, sulle quali il giudice di appello abbia omesso correttamente di

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Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’aggravante della

pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ex multis, Sez. 2, n.
29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv.
269745). Ne consegue la inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
4.

Manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso. E’

appena il caso di rilevare che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato
il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta dei precedenti
specifici esistenti a carico dell’imputata, della particolare proclività a delinquere
dimostrata dalla donna anche con riferimento alla dinamica del furto in esame.

congruamente e logicamente argomentata, è insindacabile in sede di legittimità.
5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

In Roma, così deciso il 15 marzo 2018

Il Consigliere estensore
iarosaria Bruno

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

Si tratta di una ponderata valutazione di merito che, in quanto

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