Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17397 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17397 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CERAVOLO GIUSEPPE N. IL 20/03/1979
avverso la sentenza n. 16/2010 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 28/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 28 aprile 2011 la Corte di assise di appello di
Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa, all’esito di
giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Palmi, ha ridotto la pena inflitta a Ceravolo Giuseppe a quella complessiva
di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 3.200,00 di multa per il delitto
l’originaria contestazione di omicidio volontario, e per il reato continuato di
detenzione, porto e ricettazione di armi (un fucile e una pistola), con
relative munizioni, di provenienza delittuosa; fatti commessi in Rosarno
(provincia di Reggio Calabria), il 31 dicembre 2007, in occasione dei
festeggiamenti per il nuovo anno, accolto, secondo la vieta abitudine locale,
con colpi di arma da fuoco; nel corso della sparatoria si inceppava la pistola
utilizzata dal Ceravolo, il quale aveva accanto la propria convivente, Doana,
e, nel tentativo dell’uomo di superare l’empasse, partiva un colpo che
attingeva la donna al torace determinandone la morte immediata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Ceravolo tramite il suo difensore, avvocato Vincenzo Borgese, il quale, con il
primo motivo, deduce la mancanza o la contraddittorietà della motivazione
laddove essa ha escluso che l’uccisione della giovane Doana fosse avvenuta
per caso fortuito, trascurando che l’inceppamento dell’arma si era verificato
per l’incompleto caricamento del proiettile (reso, pertanto, invisibile) nella
camera di esplosione, sicché lo sparo sarebbe avvenuto senza che
l’imputato potesse accorgersene; con il secondo motivo il ricorrente lamenta
il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione per il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza di entrambi i
motivi addotti a suo sostegno.
Con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la Corte
di assise di appello, confermando la prima sentenza in tema di
responsabilità penale dell’imputato a titolo di colpa, ha ritenuto che il
comportamento del Ceravolo fosse palesemente connotato da imprudenza e
negligenza, rese ancora più gravi dall’esperienza dell’imputato in materia di
armi, essendo stato precedentemente condannato per delitti di rapina
aggravata; mentre ha ritenuto del tutto ininfluente, ai fini dell’esclusione

di omicidio colposo di Doana Cornelia, così derubricata già dal primo giudice

della colpa, la causa dell’inceppamento dell’arma. Le operazioni di ripristino
della funzionalità della pistola impugnata dal Ceravolo avrebbero dovuto
effettuarsi non in prossimità di una pluralità di soggetti intenti ai
festeggiamenti di fine anno e posti sulla stessa linea di tiro dell’imputato,
ma in un luogo appartato e distante, sicché l’avere omesso qualsiasi
doverosa cautela integrava la colpa ravvisata nella condotta del Ceravolo.
Puntualmente motivata è, poi, l’esclusione delle circostanze attenuanti
volte anche per rapine, commesse il 13/07/2004 e il 24/08/2004) e per la
sua riprovevole condotta, non essendosi il Ceravolo fatto scrupolo, nella
notte del fatto, di mettere in mano alla compagna una micidiale arma da
fuoco con il colpo in canna, inducendola a sparare, prima che la donna
venisse da lui stesso colpita mentre manovrava sulla propria arma
inceppatasi.
La circostanza della disperazione dell’uomo allorché si avvide di aver
provocato la morte della compagna, madre della loro figlioletta di pochi
mesi, valorizzata dal difensore per sostenere il vizio della motivazione in
punto di negate attenuanti generiche, non considera che il diniego di
quest’ultime, nell’articolata motivazione della sentenza impugnata, poggia
ragionevolmente sugli altri elementi (precedenti penali e grado elevato della
colpa), sopra richiamati.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

generiche per i gravi precedenti penali dell’imputato (già condannato più

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