Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17396 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17396 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SALVATORE VINCENZO nato il 12/10/1986 a PAGANI

avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per il rigetto
E presente l’avvocato COPPOLA GIOVANNA del foro di SALERNO in difesa di DE
SALVATORE VINCENZO che insiste per l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 11/11/2016, la Corte di appello di Salerno
confermava la sentenza del Tribunale che dichiarava De Salvatore Vincenzo
colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen., aggravato dagli artt.
61, n. 2 e 5, cod. pen. e 625, n. 5 cod. pen., condannandolo, previa concessione
delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, con la
diminuente per il rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro

Si contestava all’imputato il delitto di furto in abitazione, per essersi
impossessato, in concorso con altri coimputati, di rotoli di rame, del valore di
circa 10 mila euro, custoditi all’interno di un deposito adiacente all’abitazione di
De Angelis Gennaro, agendo in orario notturno, in condizioni tali da ostacolare la
pubblica e privata difesa, agendo in numero di tre persone e cagionando al
ricorrente un danno patrimoniale di rilevante gravità.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione De Salvatore
Vincenzo, a mezzo del difensore, deducendo, in sintesi – giusta il disposto di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – i seguenti motivi.
Primo motivo: violazione di legge, per avere il giudice d’appello utilizzato
dichiarazioni rese dal ricorrente alla Polizia giudiziaria, senza la necessaria
assistenza del difensore, con conseguente nullità della decisione.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
ritenuta fattispecie di reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. Sosteneva la difesa
che il locale in cui era custodito il rame non sarebbe riconducibile alla nozione di
privata dimora per cui non era configurabile il delitto di furto in abitazione. Si
trattava di un deposito strutturalmente separato dall’abitazione della persona
offesa che, funzionalmente, non soddisfaceva alcuna esigenza di tipo domestico.
Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ipotesi
concorsuale. La difesa lamentava che la decisione adottata dal giudice sarebbe
totalmente carente con riferimento agli aspetti riguardanti la ipotesi concorsuale.
Invero, i giudici si sarebbero astenuti dal fornire qualunque indicazione circa le
condotte integranti le singole forme di partecipazione nel reato da parte di
ciascun imputato.
Quarto motivo: vizio di motivazione con riferimento alla parte dedicata al
trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna
risposta alle doglianze difensive riguardanti la richiesta di concessione delle
circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza rispetto alle
contestate aggravanti.

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600,00 di multa. Pena sospesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti nel ricorso proposto dall’imputato risultano tutti infondati,
pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
2. Occorre rilevare, in via preliminare, come le due sentenze conformi,
costituiscano, nel loro insieme, un unico inscindibile. Sul punto, la giurisprudenza
di legittimità ha da lungo tempo affermato il principio in base al quale, le
motivazioni di primo e di secondo grado, quando sono omogenee negli
accertamenti e nei criteri di valutazione del materiale di prova, costituiscono una

congruità della motivazione (così ex multis Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv.
266617; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906; Sez. 1, n. 750 del
18/03/1985, Rv. 168740).
Pertanto, eventuali lacune motivazionali esistenti nella sentenza di secondo
grado, ben possono ritenersi colmate dalle argomentazioni contenute nella
sentenza di primo grado, ove vi sia conformità.
3.

La prima doglianza difensiva deve essere respinta. Benchè siano

inutilizzabili le dichiarazioni rese dall’indagato nel corso del procedimento, in
mancanza della necessaria assistenza del difensore, il caso in esame presenta
una sua peculiarità, messa in rilievo dai giudici di merito, che consente di
addivenire ad un diverso risultato. Invero, si evince dalla consultazione degli atti,
resa possibile dalla natura della doglianza difensiva, che le dichiarazioni rese da
De Salvatore sono avvenute spontaneamente, in assenza di qualunque forma di
sollecitazione proveniente dalla polizia giudiziaria.
Orbene, è orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello in base al quale, nel giudizio abbreviato, risultano utilizzabili a fini di prova
le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta ad indagini, alla polizia
giudiziaria, ciò in quanto l’art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita
l’inutilizzabilità esclusivamente alla fase del dibattimento (così ex multis Sez. 5,
n. 13917 del 16/02/2017, Rv. 269598). Tale interpretazione discende dal dato
testuale della norma, che vieta l’utilizzo delle dichiarazioni spontanee nel
dibattimento e dalla considerazione che nei riti a forma contratta, come il
giudizio abbreviato, l’imputato acconsente ad essere giudicato allo stato degli
atti, con la conseguenza che in tale ambito risultano legittimamente utilizzabili
tali dichiarazioni.
Un’attenta lettura della norma richiamata consente di distinguere due
ipotesi. L’art. 350, comma quinto, cod. proc. pen. regola il caso delle
dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria “sul luogo o nella immediatezza del
fatto”. Si tratta delle dichiarazioni acquisite su iniziativa e sollecitazione delle

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sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per valutare la

forze di polizia, utili ai fini della prosecuzione delle indagini, di cui è fatto divieto
di documentazione ed utilizzazione (art. 350, comma sesto, cod. proc. pen).
Al comma settimo dell’art. 350, codice di rito, è disciplinata la diversa ipotesi
delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui
confronti vengono svolte indagini.
La sostanziale differenza è rimarcata dalla diversa terminologia adottata dal
legislatore che adopera il verbo “assumere” al comma quinto ed il verbo
“ricevere” al comma settimo.

spontaneità delle dichiarazioni che deve essere desunto da elementi di fatto.
Ebbene, dalla lettura del verbale di arresto risulta che De Salvatore, dopo
l’intervento dei Carabinieri sul luogo dell’accaduto, condotto presso la Stazione
unitamente agli altri indagati, riferì di avere asportato i rotoli di rame dal
deposito di De Angelis. Nel suddetto verbale non risulta in alcun modo che
all’indagato siano stati chiesti chiarimenti o siano state poste domande. Pertanto,
come correttamente ritenuto dai giudici di merito, si verte nell’ipotesi di cui
all’art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.
L’argomentazione ulteriore secondo la quale tali dichiarazioni non sarebbero
utilizzabili solo perché rese nella Stazione dei Carabinieri e non sul luogo
dell’intervento della polizia giudiziaria, non ha valore dirimente in quanto ciò che
rileva è che esse siano spontanee, ossia frutto di una iniziativa autonoma
dell’indagato, in alcun modo richieste o sollecitate dalla polizia giudiziaria. E’
comunque apprezzabile nel caso in esame la circostanza della immediatezza,
essendo state rese le dichiarazioni in un momento di poco successivo
all’intervento della polizia giudiziaria sul luogo del fatto.
Peraltro, anche a prescindere dall’utilizzo delle affermazioni confessorie di
De Salvatore, la prova della materialità del fatto e della sua riferibilità al
ricorrente, come sostenuto dai giudici di merito, emerge in modo palese dalla
presenza del ricorrente e degli originari coimputati sul luogo del furto e dalla
presenza di parte della refurtiva nella vettura lasciata dagli stessi autori del fatto
nel cortile antistante al deposito.
4. Quanto alla sussistenza della fattispecie di reato di cui all’art. 624-bis
cod. pen., i giudici di merito hanno evidenziato che il luogo in cui è stato
realizzato il furto costituisce una pertinenza dell’abitazione della persona offesa.
Trattandosi di una pertinenza del luogo abitativo, essa deve essere considerata
come una parte dell’abitazione stessa.
Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno avuto modo di occuparsi dei
presupposti applicativi della fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen.
confermando «l’orientamento che interpreta la disciplina dettata dall’art. 624-bis

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Naturalmente, è rimesso alla interpretazione del giudice il carattere di

cod. pen, come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le
caratteristiche proprie dell’abitazione (accertamento questo riservato ai giudici di
merito)», ribadendo che può essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai
luoghi di lavoro «se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita
privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi (ad esempio,
retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale
o di uno stabilimento)».
Dopo articolata disamina dell’istituto, ha affermato il seguente principio di

i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto
sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona
offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis cod.pen.
esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei
quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano
aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare».
(Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076).
La questione di cui si era occupato il Supremo Consesso riguardava la
possibilità di estendere la tutela prevista dall’art. 624 bis cod. pen. ai luoghi in
cui si volge un’attività lavorativa. Il richiamo operato dalla difesa a tali principi è
inconferente perché nel caso in esame la pertinenza dell’abitazione appartiene ad
essa e rappresenta una sua estensione, ricevendo diretta tutela per effetto della
previsione letterale dell’art. 624-bis cod. pen.
Ebbene, risulta dagli atti che i rotoli di rame erano custoditi in locali che
fungevano da deposito e che erano adiacenti all’abitazione della persona offesa.
La collocazione del deposito consente di affermare la natura pertinenziale dei
locali. Invero, secondo orientamenti formatisi prima della introduzione dell’art.
624-bis cod. peri., con riferimento all’aggravante di cui all’art. 625 n. 1 cod.
pen., il concetto di luogo destinato ad abitazione comprendeva non soltanto gli
ambienti nei quali le persone svolgono la loro attività domestica intesa in senso
stretto, ma anche quei luoghi che, pur non essendo adibiti a vera e propria
abitazione, costituiscono pertinenza o accessorio del luogo abitato o che siano
destinati a qualche atto della vita domestica (Sez. 2, n. 478 del 07/03/1967, Rv.
105430). E’ stata così riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 625 n. 1, cod. pen.,
nel testo all’epoca vigente, nel caso di furto commesso in una autorimessa
adiacente all’abitazione, nella cantinola dell’abitazione ed in luoghi similari,
perché rientranti nella nozione di pertinenza.
Applicando questi principi, tuttora validi per la definizione di pertinenza,
devono ritenersi compresi in tale nozione, i locali adiacenti all’abitazione della

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diritto: «Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis cod. pen.,

persona offesa, nei quali la stessa aveva ricoverato il materiale oggetto di
sottrazione.
5. Quanto alle doglianze riguardanti la mancata indicazione del ruolo svolto
dall’imputato nella vicenda, la sentenza di primo grado ha chiarito in modo
sufficiente e corretto il contributo fornito dal ricorrente nell’attuazione del
proposito criminoso. Sotto questo profilo ha evidenziato che la presenza degli
indagati sul luogo del fatto rivelava la loro comune volontà di addivenire alla
produzione del medesimo evento criminoso, rappresentato dall’asportazione del

vista logico, nonché rispettosa dei principi giuridici che sovrintendo all’istituto del
concorso di persone nel reato che si realizza, nei suoi aspetti materiali o morali,
ogni volta che il contributo di ciascun partecipe sia tale da costituire il supporto
necessario alla realizzazione criminosa, conosciuto ed apprezzato dall’autore del
reato, in modo tale che ciascuno dei partecipi sia consapevole della situazione di
fatto in cui opera e voglia contribuire, per la propria parte e nel ruolo che svolge,
alla realizzazione dell’evento antigiuridico (così Sez. 6, n. 9818 del 29/01/1991,
Rv. 188393).
6. Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di merito, nel concedere le
circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza rispetto alle
contestate aggravanti, si sono espressi in termini di congruità della pena inflitta.
Sul punto, va richiamato il principio, cui questo Collegio ritiene di aderire
condividendone le ragioni, secondo il quale ai fini del giudizio di comparazione
fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione
dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l’obbligo della
motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella díscrezionalita’ del giudice,
esso non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione ( v. da ultimo,
Sez. II, 8 luglio 2010, PG in proc Barbera, rv. 248535 ed i riferimenti in essa
contenuti). Nel caso in esame la complessiva motivazione della sentenza non fa
emergere una qualsivoglia sua incoerenza interna collegata al giudizio di
equivalenza fra le circostanze, con la conseguenza che, sul punto, la decisione
esclusivamente di merito, non eè censurabile in questa sede.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

materiale. Tale motivazione appare del tutto adeguata e coerente dal punto di

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