Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17396 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17396 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LIGUORI GIOVANNI N. IL 12/08/1969
avverso la sentenza n. 97/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
08/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 dicembre 2010 il G.u.p. del Tribunale di Salerno,
all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Liguori Giovanni e Ruocco
Massimiliano colpevoli del reato di illegale detenzione e porto in luogo pubblico
e/o aperto al pubblico di pistola marca Walter mod. P38, con relativo
munizionamento di sei cartucce, quattro delle quali, cal. 9 parabellum, munizioni
e applicata la diminuente per il rito, rispettivamente alla pena di anni tre di
reclusione ed euro ottocento di multa e alla pena di anni due e mesi quattro di
reclusione ed euro seicento di multa.
La Corte d’appello di Salerno con sentenza dell’8 luglio 2011, in riforma della
sentenza di primo grado, ha ridotto la pena infitta al Liguori ad anni due e mesi
otto di reclusione ed euro ottocento di multa, e quella inflitta al Ruocco ad anni
uno e mesi dieci di reclusione ed euro seicento di multa, ritenendo fondata la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e più adeguata la
pena nella misura rideterminata.
2. Avverso detta sentenza, passata in giudicato per il Ruocco il 22 settembre
2011, ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, Liguori
Giovanni, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo con il quale
denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.,
inosservanza delle norme processuali e mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 62 bis, 69, 81, 99, comma

4, e 133 cod. peri., con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti
generiche e al disposto aumento per la ritenuta continuazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il
giudice non ha l’obbligo di procedere a un analitico esame dei criteri elencati

nell’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di fornire
un’analitica motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati oggettivi o
soggettivi idonei a evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio
seguito nell’esercizio del proprio potere discrezionale.

2

da guerra, e li ha condannati, ritenuta per entrambi la recidiva come contestata,

Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare conforme a tali principi,
avendo la Corte di merito attribuito, del tutto legittimamente e con congrua e
logica motivazione, rilevanza decisiva, al fine del diniego delle circostanze
attenuanti generiche, alla gravità del fatto e ai plurimi e anche specifici
precedenti penali, e, al fine del giudizio di congruità della pena per i fatti
unificati per continuazione, ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen., e in
particolare alla entità del fatto, alle modalità della condotta e al comportamento
processuale tenuto.
generiche, non ha opposto elementi concreti e autosufficienti di positiva
valutazione in questa sede.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

1.2. Il ricorrente, esprimendo un diffuso dissenso e svolgendo considerazioni

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