Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17395 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17395 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARELLI PAOLO nato il 18/08/1983 a CHIAVENNA

avverso la sentenza del 03/07/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento
sanzionatorio; inammissibile nel resto.
Udito il difensore
Il difensore presente avvocato DE MICHELI CINZIA del foro di ROMA in
sostituzione dell’avvocato CAMANNI GIOVANNI del foro di SONDRIO, come da
delega a sostituto processuale che deposita, in difesa di BARELLI PAOLO si
riporta ai motivi.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 3 luglio 2017, decidendo in
sede di rinvio della Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta a Barelli Paolo
quale responsabile dei reati di cui all’art.73, comma 5, D.P.R.n.309/90 e 337 c.p., in

2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando carenza
assoluta di motivazione in relazione alle richieste di concessione delle attenuanti
generiche e della sospensione condizionale della pena, formulate davanti alla Corte di
Appello. Stessa doglianza il ricorrente propone con riferimento al trattamento
sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto attiene alla omessa pronuncia sulla richiesta di
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, formulata dalla
difesa con l’atto di appello, richiesta che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare,
avendo ridotto ad anni 1 mesi 10 di reclusione ed C 2.400,00 di multa la pena
originariamente irrogata in misura di anni 2 mesi 2 di reclusione ed € 6.400,00 di multa,
entro cioè il limite dell’art. 1‘4 c.p.

2. Le altre censure prospettate dal ricorrente sono invece infondate.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si rileva che
la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento del 27 novembre 2015, aveva
dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, il relativo motivo
di ricorso e dunque il giudice del rinvio non poteva riesaminare la questione, esorbitando
altrimenti dai limiti imposti dall’art.627 c.p.p.
Quanto al trattamento sanzionatorio, si osserva che la Corte di Milano, sia pure in
maniera succinta, ha fornito una motivazione congrua, avendo fatto espresso riferimento
agli apprezzabili quantitativi di sostanza stupefacente detenuti ed alla loro eterogeneità.

3. A tali considerazioni segue l’annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad
altra Sezione della Corte d’Appello di Milano perché si pronunci sulla richiesta di
sospensione condizionale della pena, ed il rigetto del ricorso nel resto.

2

considerazione delle intervenute modifiche alla legge sugli stupefacenti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia sul punto ad
altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2018

Carla

tensore
ichetti

Il Presidente
Ptizra Piccili

Il Consiglier

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