Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17394 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17394 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TUDOISE IONUT GABRIEL nato il 05/01/1980 a BUCAREST( ROMANIA)

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
Udito il difensore

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 febbraio 2017 la Corte d’Appello di Milano confermava la
condanna resa dal Tribunale di Pavia nei confronti di Tudoise .lonut Gabriel, quale
responsabile del reato di cui agli artt.56, 110, 625 n.2 e n.5 c.p., esclusa l’aggravante
dell’art.625 n.7, originariamente contestata e ritenuta nella pronuncia di primo grado.

2.1. Con i primi due motivi lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in
relazione all’accertamento della penale responsabilità ed alla sussistenza dell’aggravante
dell’art.625, n.2 c.p.
2.2. Con il terzo motivo deduce i medesimi vizi per non avere i giudici di appello
ritenuto un’ipotesi di desistenza volontaria.
2.3. Con il quarto motivo si duole della mancata concessione della sospensione
condizionale della pena, che era stata espressamente richiesta e su cui l’impugnata
sentenza non si è pronunciata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.
La Corte territoriale ha motivato in maniera corretta e congrua in ordine alla
sussistenza del reato aggravato come contestato ed alla responsabilità dell’imputato,
richiamando le precise dichiarazioni della persona offesa e gli accertamenti effettuati dai
Carabinieri intervenuti sul posto, che avevano verificato la forzatura del lucchetto del
cancello di ingresso alla proprietà, la forzatura altresì della recinzione e l’apertura del
capanno ove erano custoditi i beni e gli animali che il Tudoise, unitamente ai suoi
complici, aveva tentato di asportare.
Logica ed immune da censure appare altresì l’argomentazione con la quale i giudici
di appello hanno escluso un’ipotesi di desistenza volontaria, sul rilievo che l’azione furtiva
era stata interrotta non per scelta volontaria degli imputati, ma solo per aver essi notato
la presenza in macchina del proprietario del terreno e, poco dopo, l’auto degli operanti.
Quanto al mancato esame della richiesta di concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena, formulata dalla difesa nell’atto di appello, giova
ribadire che non costituisce causa di annullamento il mancato esame di un motivo di
appello che risulti manifestamente infondato (Sez.5, n.27202 del 11/12/2012,
Rv.256314): nella specie la Corte di Milano ha ritenuto implicitamente non accoglibile la
richiesta atteso che l’imputato aveva già usufruito per due volte del beneficio ed aveva
successivamente riportato un’altra condanna, come emerso dal certificato penale in atti.

2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, per quattro motivi.

2. Il ricorso deve per tali considerazioni essere rigettato ed il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Consigli
Carla

tensore
nichetti

Il Presidente
Payizi
lAA.0 Leu

Così deciso in Roma il 13 marzo 2018

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