Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17393 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17393 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARCHESE ROBERTO nato il 08/09/1956 a CALTANISSETTA

avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO
ANGELILLIS
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilital.
Udito il difensore
Il difensore presente avvocato ALESSI LIVIO ROSARIO del foro di ROMA in
sostituzione dell’avvocato MAIRA RAIMONDO del foro di CALTANISSETTA, come
da delega a sostituto procesuale che deposita, in difesa di MARCHESE ROBERTO
si riporta ai motivi.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 16 marzo 2017,

confermava la pronuncia di condanna resa dal Tribunale cittadino nei confronti di
Marchese Roberto, quale responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza ed in stato di
alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, aggravati dalla

2.

La Corte territoriale riteneva inammissibile, per genericità e mancanza di

specificità, il motivo di gravame con cui l’imputato aveva lamentato la nullità del verbale
di accertamento sanitario “effettuato in violazione delle norme in materia”, e comunque
ne confermava la validità in base alla deposizione del sanitario che aveva effettuato gli
accertamenti, il quale aveva dichiarato che gli esami erano stati fatti nell’ambito della
verifica delle condizioni di salute del Marchese. Considerava invece infondato il motivo
con il quale l’appellante aveva lamentato un travisamento della prova sulla circostanza
della interferenza del farmaco abitualmente assunto all’epoca dei fatti, il Balsatran, con le
alterazioni risultate dall’esame tossicologico, in quanto espressamente escluso dal medico
curante dell’imputato.

3. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, per tre motivi.
3.1. Con il primo, , deduce violazione degli artt.581 e 192 c.p.p. e vizio della
motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, relativamente alla ritenuta inammissibilità
del primo motivo di gravamei,), poiché la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se
l’esame alcolemico è’ tossicolodico fossero stati effettuati nel rispetto delle prescrizioni e
delle procedure di cui agli artt.186 e 187 CdS e del regolamento relativo.
3.2. Con il secondo motivo / lamenta violazione dell’art.192 c.p.p. e vizio della
motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, avendo la Corte dato
un’interpretazione alterata e distorta delle deposizioni del teste Fusco, che aveva riferito
della legittimità dell’accertamento medico pur essendo un assistente della Polizia
Stradale, e del teste Milano, medico curante dell’imputato, che aveva precisato che il
farmaco assunto dal Marchese conteneva sostanze dopanti; lamenta ancora che la Corte
non aveva tenuto conto delle dichiarazioni dei testi della difesa, che avevano escluso che
l’imputato facesse uso di sostanze stupefacenti e che quella sera avesse assunto alcol.
3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art.495 c.p.p. in relazione al rigetto
della richiesta di espletamento di una perizia farmacologica circa gli effetti dopanti del
farmaco diuretico assunto dall’imputato.

2

commissione in ora notturna e dall’aver provocato un sinistro stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. La valutazione della Corte di merito circa l’inammissibilità del primo motivo di
gravame per genericità e difetto di specificità non si presta a censura.

affermato da questa Corte, in base al quale è inammissibile l’appello viziato anche da
mancanza di specificità dei motivi, ex art.591, comma 4, cod.proc.pen., che non si
confronta cioè con le ragioni di fatto di diritto poste a base della pronuncia di primo grado
(S.U., n.8825 del 22/2/2017, Rv.268822; Sez.3, n.38683 del 26/4/2017, Rv.270799), ha
ritenuto nella specie assolutamente generico il riferimento alla “violazione delle norme in
materia” di accertamento sanitario al quale era stato sottoposto l’imputato.
In ogni caso, a completezza della pronuncia sul punto, ha esaminato nel merito il
motivo, rimarcando la legittimità dell’accertamento tramite prelievo ematico, siccome
effettuato nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, nella struttura
ospedaliera presso la quale il Marchese era stato ricoverato a seguito del sinistro stradale
(cfr. da ultimo, Sez.4, n.51284 del 10/10/2017, Rv.271935, Lorussi, che ha ribadito
l’obbligo del previo avviso al difensore ex art.356 c.p.p. e 114 disp.att.c.p.p. in relazione
al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso
alcolemico, solo qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli
ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria ex
art.186, comma 5, CdS).

3. Quanto alla dedotta interferenza tra lo stato di ebbrezza e l’assunzione di un
farmaco diuretico con effetti dopanti, essendo l’imputato risultato positivo anche
all’esame tossicologico, deve rilevarsi che la Corte di Caltanissetta ha valutato in maniera
logica e persuasiva le risultanze istruttorie, dando atto che il farmaco “Balsatran” – che il
Marchese assumeva abitualmente all’epoca dei fatti – era un comune diuretico ed era
indicato come “dopante” esclusivamente perché idoneo ad espellere velocemente le
sostanze dopanti presenti nel sangue e non già perché potesse fornire falsi dati positivi
ad un eventuale controllo ematico volto ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti.
Di qui la correttezza del diniego della perizia richiesta dalla difesa dell’appellante,
siccome non necessaria ai fini del decidere, e la considerazione di ininfluenza della
dichiarazione del teste a difesa, sul fatto che l’imputato non fosse assuntore di sostanze
stupefacenti.

3

La sentenza impugnata, correttamente richiamando il principio recentemente

Giova ancora rimarcare che in tema di guida in stato di ebbrezza, questa Corte ha
i
affermato che l’elemento psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci ad
elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità
dell’assunzione con la circolazione stradale (Sez.4, n.19386 del 5/4/2013, Rv.255835).
Il principio va esteso anche all’assunzione di quei farmaci che possono realmente
contenere sostanze dopanti poiché spetta sempre al conducente di accertare, senza
potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, la

mettersi alla guida.

4. Per tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018

Il Consigli
Carla

ensore
ichetti

Il Presidente
Emrnuele Di 75a7vo’

compatibilità dell’assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di

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