Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17392 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17392 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALTADONNA GIROLAMA nato il 27/05/1951 a CARINI

avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO
ANGELILLIS
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
Udito il difensore
L’avvocato CRIPPA LETIZIA del foro di ROMA in difesa della PARTE CIVILE INAIL
chiede il rigetto del ricorso, deposita conclusioni scritte e nota spese.
L’avvocato AMATO GIUSEPPE del foro di PALERMO in difesa di ALTADONNA
GIROLAMA si riporta.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza in data 3 febbraio 2017, confermava,
anche relativamente alle statuizioni civili, la pronuncia di condanna resa dal Tribunale
cittadino nei confronti di Altadonna Girolama, titolare della ditta “Dolceforno s.r.l.”,
perché responsabile delle gravi lesioni personali subite dal lavoratore dipendente Dazzieri
Pietro, conseguenti alla esplosione di un forno rotativo modello “Quasar” a gas gpl,

2. Dalle risultanze istruttorie dibattimentali era emerso ch, in data 2 dicembre 2019
il Dazzieri, dopo aver infornato una notevole quantità di biscotti tra i cui ingredienti
figurava anche il liquore, era stato investito dallo scoppio del forno.
La responsabilità di tale evento – non contestato nelle sua dinamica – era stata
attribuita alla Altadonna, datrice di lavoro, per non aver istruito il dipendente sulle
modalità di uso del forno ed, in particolare, per non averlo informato che non vi
potessero essere cotti alimenti contenenti sostanze infiammabili.
I giudici di merito avevano ritenuto non sufficiente, sotto il profilo della prevenzione
antinfortunistica, la circostanza che sul vetro del forno fosse apposta una targhetta gialla
recante la dicitura che era pericoloso introdurre in camera prodotti contenenti soluzioni
alcoliche, che„ evaporando per la temperatura/ potevano determinare lo scoppio del forno.
Sul punto osservavano infatti che la parte lesa aveva riferito di non averci mai fatto
caso ed aveva ribadito che non era mai stato informato che non vi potessero essere cotti
alimenti contenenti liquore, né dalla sua datrice di lavoro, né dal responsabile della
sicurezza Guercio Vincenzo. Sul punto, nessun rilievo poteva essere attribuito al verbale
di formazione-informazione annuale datato 16.11.2010 e sottoscritto dal Dazzieri, in
quanto da tale documento non si evincevano le informazioni specifiche che erano state
date e soprattutto in relazione a quali macchinari, citati solo genericamente.
Neppure l’assunto difensivo che l’imputata lasciasse i propri dipendenti operare in
piena autonomia, ignorando gli ingredienti utilizzati in pasticceria, poteva valere secondo la Corte di Palermo – ad escludere la sua responsabilità per l’infortunio in
oggetto, gravando sul datore di lavoro precisi obblighi di vigilanza e controllo, insiti nella
sua posizione di garanzia e non venuti meno per effetto della nomina di un responsabile
del servizio di protezione e prevenzione. In ogni caso, secondo espressa normativa, ogni
preparato prodotto artigianalmente, compreso quello dolciario che aveva portato
all’esplosione, doveva essere etichettato con l’analitica indicazione degli ingredienti, e
dunque la Altadonna era tenuta a sapere che per la preparazione di quei dolci alle
mandorle era utilizzato un impasto a base di liquore distillato, che non poteva essere
infornato in quella macchina, di cui invece normalmente il pasticciere si serviva, in

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installato nel laboratorio di tale ditta.

spregio di precisa cautela. Alla dirigenza aziendale spettava( in ogni caso/organizzazione
del lavoro, posto che vi erano altri idonei forni a disposizione.

3. Ha proposto ricorso l’imputata, tramite il difensore di fiducia, per due distinti
motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, travisamento delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale e delle difese

targhetta gialla apposta sulla parte frontale del forno, che esordiva con la dicitura
“attenzione” e vietava l’introduzione di alimenti contenenti sostanze alcoliche, né la
circostanza che il Dazzieri avesse a disposizione un altro forno, posto accanto a quello
esploso, ove era consentito infornare qualunque prodotto senza alcun divieto. Dunque il
dipendente, assunto da tre anni, aveva tenuto un comportamento abnorme e la datrice di
lavoro non poteva immaginare che egli, esperto pasticciere, non avesse letto quella
targhetta così ben visibile. Il Dazzieri inoltre aveva sottoscritto i moduli per la formazione
ed aveva dichiarato all’ispettore della ASL di essere stato formato ed informato su come
utilizzare il forno.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art.541 c.p.p., con riferimento alla
condanna alle spese in favore della parte civile Inail, di fatto esclusa dal processo e non
appellante. Espone la ricorrente che la sentenza di primo grado aveva omesso di
provvedere sulla pretesa risarcitoria dell’Inali e che la Corte di Palermo aveva ritenuto
tale errore non emendabile, mancando un appello sul punto: ciò nonostante, pur non
risultando accolta la pretesa risarcitoria dell’Inail, l’imputata era stata condannata alla
rifusione delle spese in favore della detta parte civile.

4. L’Inali ha presentato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso, ritenendo ben
motivata la sentenza impugnata relativamente all’affermazione di responsabilità
dell’imputata. Deduce poi l’infondatezza del motivo di ricorso relativo alle spese disposte
in suo favore, avendo l’Inail partecipato al processo e rassegnato le proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Questa Corte si è già pronunciata nel senso che il sistema della normativa
antinfortunistica sì è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente
incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo
di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono
ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Di conseguenza, il datore di lavoro, dopo

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svolte nei motivi di appello. La Corte territoriale non aveva tenuto in debito conto la

aver fornito al lavoratore i dispositivi di sicurezza ed avere adempiuto a tutte le
obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali
derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore (Sez.4,
n.8883 del 10/2/2016, Rv.266073).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte di Palermo non si è adeguatamente
soffermata, nella motivazione della sentenza impugnata, né sull’adempimento da parte

condotta imprudente del lavoratore, esperto pasticcere ed assunto da tre anni dalla Dolce
Forno S.r.l.
Sotto il primo profilo, risulta acclarato e non contestato che sul vetro esterno del
forno in oggetto fosse apposta una ben visibile targhetta gialla che avvisava della
pericolosità di introdurre prodotti contenenti soluzioni alcoliche o sostanze volatili con
rischi di scoppio e che nel laboratorio di pasticceria vi fosse a disposizione un altro forno,
nel quale non vigeva tale divieto e poteva dunque servire alla cottura di alimenti con
qualsiasi ingrediente.
La sentenza – rispondendo ai motivi di appello – ha dato particolare risalto alla
circostanza che gli ingredienti dei prodotti dovessero essere necessariamente noti alla
Altadonna, stante l’obbligo di analitica etichettatura di quanto contenuto nelle
preparazioni dolciarie e la consapevolezza degli acquisti di liquori, ed ha escluso una
condotta imprevedibilmente imprudente del lavoratore nel servirsi del forno “Quasar”,
nonostante la visibile etichetta gialla di allerta e la disponibilità di altro forno, attribuendo
a deficienze organizzative aziendali il fatto che quel forno venisse abitualmente utilizzato
in contrasto con la normativa di sicurezza.
Nel richiamare poi genericamente la motivazione della sentenza di primo grado, la
Corte ha condiviso l’affermazione del Tribunale secondo cui l’apposizione della targhetta
in parola non potesse essere invocata per escludere la responsabilità della datrice di
lavoro, perché il Dazzieri non era stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo del
forno, e neppure fosse significativa la firma apposta sul verbale di informazione annuale
datato 16.11.2010, in cui il dipendente aveva sottoscritto di aver ricevuto informazioni
sui macchinari in uso: e ciò perché il pasticcere aveva dichiarato di non aver fatto caso
alla targhetta situata sulla porta del forno e di aver firmato il verbale senza leggerlo.
Tale sviluppo argomentativo non appare sufficiente a sostenere una pronuncia di
condanna, sia laddove si trincera dietro le dichiarazioni superficiali del Dazzieri quali “non
ho visto”, “non ho letto”, “non ho prestato attenzione a quello che firmavo” sia laddove
afferma, senza fornirne obiettivi riscontri, che la Altadonna, benché avesse assunto un
lavoratore esperto a cui aveva messo a disposizione anche un altro forno senza
precauzioni per l’utilizzo, fosse a conoscenza che per la cottura dei prodotti contenenti

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dell’Altadonna degli obblighi derivanti dalla sua posizione di datore di lavoro, né sulla

alcolici fosse abitualmente usato il forno “Quasar” ed avesse tollerato per anni questo
utilizzo, vietato dalla normativa di sicurezza.

4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo e più
approfondito esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo, che si pronuncerà
anche sulla regolamentazione delle spese tra le parti relative a questo giudizio di
legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della
Corte di Appello di Palermo, cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le
parti in relazione al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018

Il Consigli
Carla

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Il Presidente
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Resta assorbito il secondo motivo relativo alla posizione dell’Inail.

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