Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17389 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17389 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TANCREDI SALVATORE nato il 13/06/1972 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 13/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO
ANGELILLIS
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
Udito il difensore

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza in data 13 giugno 2016, confermava,
limitatamente all’affermazione di responsabilità, la condanna resa dal Tribunale di
Tancredi Salvatore in relazione al reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla
violenza sulle cose, dall’uso del mezzo fraudolento e dalla recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale, e riduceva la pena ritenendo le già concesse attenuanti generiche

2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, per cinque motivi.
Con il primo lamenta inosservanza di norme processuali, con riferimento agli
artt.125 e 546 t lett.e) c.p.p., per apparente ed inesistente motivazione della sentenza
i
impugnata.
Deduce poi, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine al corretto esercizio del canone del libero convincimento, non essendo stata
raggiunta la prova della dinamica del fatto ed avendo la Corte territoriale invertito l’onere
probatorio, laddove aveva affermato che il Tancredi non aveva fornito una spiegazione
alternativa della sua presenza sul posto.
Con gli altri motivi prospetta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine
alla configurabilità del tentativo, alla determinazione della pena, alla omessa esclusione
della recidiva ed al giudizio di valenza delle attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

2. Per quanto attiene all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato in
relazione al tentativo di furto, la Corte di Bari ha espresso una valutazione logica e
persuasiva degli elementi in fatto emersi dal compendio probatorio, non censurabile in
questa sede di legittimità.
In particolare, in base agli esiti della prova testimoniale ed ai rilievi fotografici, ha
evidenziato che il Tancredi era stato trovato in terra, all’interno di un cortile chiuso da
palazzi ed abitazioni private, circostanza che aveva portato a ritenere che si fosse calato
dalla corda che era posizionata sul tetto dello stabile, dalla quale era caduto dopo aver
forzato e parzialmente aperto una delle finestre dell’abitazione della parte offesa.

3. Anche in ordine al trattamento sanzionatorio, l’impugnata sentenza non merita
censure.

2

equivalenti, oltre che alla recidiva, anche alle aggravanti contestate.

I giudici di appello hanno infatti richiamato le numerose condanne risultanti dal
certificato penale, che non consentivano di escludere la contestata recidiva, e sottolineato
la gravità della condotta, idonea a suscitare notevole allarme sociale.

4. A tali considerazioni segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria
di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018

Il Consigli
Carla

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Il Presidente

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(Corte Cost., sent.n.186/2000).

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