Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17388 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17388 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOSCHINI MARCO nato il 25/08/1988 a BERGAMO

avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO
ANGELILLIS
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
Udito il difensore

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza in data 10 gennaio 2016, confermava
la condanna resa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Boschini Marco, quale
responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un
sinistro stradale (art.186, comma 2 lett.c e 2 bis CdS).
Nel rigettare il motivo di gravame volto alla riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui

farmaci antidepressivi che influivano sul tasso alcolemico e della somministrazione, poco
prima del prelievo ematico, del farmaco Lexotan – la Corte territoriale riteneva che
l’assunzione di medicinali incidenti sul livello ematico di alcd non escludesse la
responsabilità per guida in stato di ebbrezza, spettando al conducente di accertare la
compatibilità dell’assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di
mettersi alla guida; affermava ancora che il Boschini aveva assunto antidepressivi e
psicofarmaci che non incidevano sul tasso alcolemico.

2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando illogicità
della motivazione. Deduce che la prova dell’alterazione dell’alcoltest era evincibile da un
certificato medico depositato in atti e dalla somministrazione di un farmaco ansiolitico in
pronto soccorso, 30 minuti prima del prelievo ematico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Come correttamente rilevato dai giudici di appello, con pertinente richiamo alla
giurisprudenza di questa Corte Suprema, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova
della sussistenza dello stato di abbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente
la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica
attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale
certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del
farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione
(Sez.4, n.15187 del 8/4/2015, Rv.263154).
Giova ancora rimarcare che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’elemento
psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci ad elevata componente
alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell’assunzione con la
circolazione stradale (Sez.4, n.19386 del 5/4/2013, Rv.255835).
La Corte territoriale ha fatto dunque buon governo di tali principi, laddove ha
affermato che spetta al conducente di accertare, senza potersi avvalere della dedotta
2

all’art.186, lett.b del CdS – in considerazione dell’assunzione da parte dell’imputato di

ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, la compatibilità dell’assunzione del
farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida, e che, nel caso di
specie, il Boschini aveva assunto antidepressivi e psicofarmaci che non incidevano sul
tasso alcolemico.

3. A tali considerazioni segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria

(Corte Cost., sent.n.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018

Il Consiglier
Carla

nsore

Il Presidente
E7nuele Di

di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero

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