Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17386 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17386 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

Data Udienza: 09/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile DONNINI MARIO nato il 16/02/1949 a TORRITA DI SIENA
nel procedimento a carico di:
CENNI ROI nato il 21/12/1969 a SINALUNGA

avverso la sentenza del 21/09/2015 del TRIBUNALE di SIENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che ha concluso per
Il P.G. Romano Giulio conclude per il rigetto.
Udito il difensore
L’Avvocato Pippi chiede l’accoglimento del ricorso e deposita conclusioni.

A

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27 gennaio 2014 il Tribunale di Siena
confermava la pronuncia con la quale il Giudice di Pace di Montepulciano
assolveva, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., Roi Cenni, dal reato
di cui all’art. 590 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
1.1. All’imputato veniva contestato di avere cagionato, per colpa, lesioni

proprietà, allorquando si era avvicinato alla recinzione della sua abitazione in
quanto non era stato messo in condizioni di non nuocere a terzi.
In Sinalunga il 23.3.2011.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile Mario
Donnini, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio motivazionale e il vizio di violazione
di legge in ordine alla valutazione delle risultanze dell’esperimento giudiziale
eseguito in data 28 ottobre 2013 e dei reperti fotografici prodotti all’udienza del
23 luglio 2012.
Rileva che i giudici di merito, pur avendo dato per certo che il Donnini era
stato morso da un cane, sono pervenuti ad escludere la responsabilità penale
dell’imputato sulla scorta di palesi errori compiuti nella valutazione delle prove.
Si sostiene, al riguardo, che è stata ritenuta non credibile la dinamica dei fatti
riferita dalla persona offesa e dal teste Cenni sulla base di una non corretta
misurazione della recinzione della cancellata rispetto a quella risultante
dall’esperimento giudiziale e dalla rappresentazione fotografica in atti.
I giudici di merito sarebbero infatti incorsi in errore su una prova decisiva
per non avere tenuto conto delle misurazioni effettive della recinzione che era di
cm. 125 all’interno del fondo ove si trovava il cane mentre era di cm.140
dall’esterno, dovendosi necessariamente considerare, a tal fine, la pendenza del
terreno che creava un dislivello.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in
ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste
Ciacci rilevando che le discordanze riscontrate nel narrato di entrambi vertono su
circostanze del tutto marginali, giustificate dal notevole tempo trascorso dalla
data del fatto.
2.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per erronea
applicazione della legge penale con riferimento all’art.590 cod. pen. e all’art. 672
cod. pen. depenalizzato atteso che l’assenza del proprietario è stata ritenuto un

personali a Mario Donnini che era stato aggredito al braccio dal cane di sua

elemento a discarico mentre invece il cane era stato lasciato libero nel cortile
quando in casa si trovava solo una persona anziana, esponendo così a pericolo
l’incolumità pubblica.
La responsabilità, pertanto, deve essere ascritta al proprietario del cane,
ovvero all’imputato Cenni Roi, che non ha impedito l’insorgere di situazioni lesive
per l’altrui integrità personale, omettendo di custodire il cane in luogo idoneo ad
impedire che lo stesso potesse provocare danni a terzi e, nello specifico,
lasciando il cane da solo nel giardino della propria abitazione senza predisporre

sopra della ringhiera.
2.4. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e, per
l’effetto, previo accertamento della responsabilità penale e/o del fatto di reato,
dichiarare la responsabilità civile di Cenni Roi e condannarlo al risarcimento dei
danni subiti da Mario Donnini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.

I motivi di ricorso poggiano su considerazioni di mero merito, non

scrutinabili in sede di legittimità, a fronte della completezza e della tenuta
logica – giuridica dell’apparato argomentativo posto a supporto della sentenza
impugnata.
Va rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la
oggettiva tenuta sotto il profilo argomentativo, restando preclusa la rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione
di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie,
Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016). Vale rammentare che nel caso di c.d. doppia
conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi,
si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale
occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della
motivazione.
2.1.Né si ravvisa, per le considerazioni qui di seguito esposte, il vizio di
motivazione per travisamento della prova che ricorre qualora il giudice di merito
abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato
di prova incontestabilmente diverso da quello reale, oppure se si è omesso di
valutare una prova ai fini della pronuncia

2

(ex plurimis Sez.6, n. 5146 del

una recinzione idonea ad impedire che il cane potesse sporgere il muso al di

16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). In tali casi il mezzo di prova che si
assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività.

3. Orbene, nel caso in esame i giudici di merito hanno valutato non
credibile, con motivazione persuasiva e logica, la versione dei fatti descritta dalla
persona offesa e dal teste Marcello Ciacci, secondo cui il cane avrebbe sporto il
muso oltre la parte superiore della recinzione, avrebbe morso repentinamente il
braccio del Donnini ed altrettanto velocemente si sarebbe ritirato.

serie di puntali di cm. 14 caratterizzati dalla sommità acuminata, posizionati in
corrispondenza di ogni listello verticale, posto ad una distanza di cm. 11 l’uno
dall’altro.
I giudici di merito hanno ritenuto impossibile ipotizzare che il cane possa
avere compiuto tale azione, ovvero superare l’altezza della recinzione, sporgere
l’intero collo in avanti e ritirarsi all’indietro, passando con la gola sopra ai puntali
acuminati e, quindi, con la necessità di tenere la gola a distanza di sicurezza per
non impiccarvisi; tutto ciò peraltro avrebbe dovuto essere effettuato in
diagonale, ossia con le zampe posteriori all’interno del giardino, circostanza
questa che aumenta la distanza che il cane avrebbe dovuto coprire per effettuare
l’attacco e ritirarsi.
A tali considerazioni si aggiunge l’ulteriore circostanza, sottolineata dai
giudici di merito, che la parte civile Mario Donnini aveva affermato di essere
riuscito, all’esterno dei cancello, ad aprire completamente lo sportello, segno che
il furgone non era parcheggiato in aderenza alla ringhiera e si trovava
relativamente distante da essa, il che dilata la distanza che il cane avrebbe
dovuto compiere per mordere.
Ed ancora, secondo la diversa versione dei fatti resa dal teste Marcello
Ciacci, il Donnini stava aprendo lo sportello posteriore del furgone, ampliando,
così, ancor di più il raggio di azione del cane.
3.1. La presenza di puntali acuminati alla sommità del cancello rende
inverosimile ritenere che il cane abbia potuto frustarne l’effetto dissuasivo, e ciò
assume rilievo assorbente, a prescindere dalla esatta misurazione presa in
considerazione (cm.125 cm. o cm.140) che, nel descritto contesto, si rivela
irrilevante e che pertanto non si traduce in un travisamento della prova.
3.2. Si è, infine, correttamente argomentato nel senso che non è
ragionevole ipotizzare che il cane, anziché arrampicarsi sulla ringhiera e
sporgersi da essa, abbia, invece, infilato il muso all’interno di essa per mordere,
risultando preclusivo il fatto che i tondini verticali che la compongono distano tra
loro solo 11 centimetri e la testa del cane (delle dimensioni di un Labrador o di

3

La cancellata dell’abitazione presentava, infatti, nella parte superiore una

un Golden Retriever) era troppo grossa per consentirgli di infilarvi il muso ed
aprire le fauci per azzannare.
3.3. I giudici di merito hanno, così, coerentemente ritenuto incerto il
verificarsi dei fatti, come cristallizzato nell’imputazione, pervenendo
all’assoluzione del Cenni, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per
contraddittorietà della prova sulla sussistenza del fatto.

5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente ai pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Danielita Tornesi

Roco 1, aiotta

4. Gli altri motivi restano assorbiti.

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