Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17384 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 17384 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

Ordinanza

Sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Vasto
Nei confronti di
Ottaviano Franco nato ad Atessa il 26.12.1992

Avverso la sentenza del Tribunale di Vasto in data 7.3.2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.Ugo Bellini;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano TOCCI il quale ha chiesto la conversione del ricorso in appello.

Udite le conclusioni dell’avv.to Fiorenzo Cieri nell’interesse dell’imputato
Ottaviano Franco il quale chiede pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 01/02/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ricorre avverso
la sentenza pronunciata da detto Tribunale con la quale OTTAVIANO Franco veniva assolto dal reato di guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente sul presupposto che non era sufficiente all’uopo l’esame delle urine, che pure evidenziava la presenza di metadone ed oppiacei laddove, essendo pacifico che il prevenuto era in cura presso il Sert per il recupero dalla

prima essersi posto alla guida. Ugualmente il Tribunale di Vasto escludeva che,
in assenza di uno specifico esame medico sull’Ottaviano, elementi indiziari potessero essere tratti dal possesso di modesti quantitativi di stupefacente in quanto
non vi era prova di un pregresso consumo.

2. Il ricorrente procuratore della Repubblica deduce vizio motivazionale in
relazione all’assoluzione dell’Ottaviano richiamando la giurisprudenza del giudice
di legittimità che escludeva la necessità di una visita neurologica da parte di personale sanitario quando, rinvenuta la presenza di tracce di stupefacente nelle urine del conducente, l’attualità dell’assunzione risultava riconosciuta attraverso
riferimenti a profili sintomatici di tale condizione riconducibili a fonti dichiarative,
pure da parte dei verbalizzanti.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso non poteva essere proposto dinanzi al giudice di legittimità laddove l’ufficio della procura impugnante, pur assumendo la violazione di legge, ha
sostanzialmente contrastato la motivazione della sentenza impugnata, ravvisando profili di carenza, di contraddittorietà e di illogicità della stessa nella parte in
cui il tribunale avrebbe omesso di valutare gli elementi sintomatici
dell’assunzione di sostanze stupefacenti, pure riferiti dagli agenti verbalizzanti e
la lettura di tali elementi in abbinamento con gli accertamenti eseguiti sui liquidi
biologici del prevenuto.
Appare evidente che il ricorrente abbia dedotto una deviazione da parte del
giudice di Vasto dai binari di correttezza logico giuridica del ragionamento a sostegno della pronuncia adottata, di talchè il vizio, rilevante ai sensi dell’art.606
lett.e) cod.proc.pen., andava fatto valere con impugnazione dinanzi al giudice di
appello ai sensi dell’art.593 cod.proc.pen., risultando il ricorso per saltum precluso dall’art.569 III comma cod.proc.pen., il quale peraltro prevede che in tale caso, il ricorso eventualmente proposto, si converte in appello.

2

tossicodipendenza, l’assunzione poteva non essere avvenuta immediatamente

N.

RG.

Qualificata pertanto la impugnazione del procuratore della repubblica di
Vasto quale appello, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di
L’Aquila per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di

Così deciso in Roma il 1.2.2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Patrizia Piccialli

Appello di L’Aquila.

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