Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17383 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17383 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SIPIONE Enrico nato a Petralia Sottana il 22.12.1982

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.5437/16 in data
1 Dicembre 2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.Ugo Bellini;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano TOCCI il quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni dell’avv.to Alessia Cipriotti in sostituzione dell’avv.to
Cinzia Lucia Di Vita nell’interesse dell’imputato la quale si riporta ai motivi
di ricorso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

2

Data Udienza: 01/02/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO

1.

SIPIONE Enrico ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato

in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di detenzione e spaccio in due occasioni di sostanza stupefacente del tipo hashish e, ritenuta la ipotesi di cui
all’art.73 V comma Dpr 309/90, e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro giorni quindici di

2. La Corte territoriale evidenziava, a fronte di contestazione del ricorrente,
che pur non essendo stata eseguita una formale perizia tossicologica, la riconducibilità della sostanza sequestrata al genere stupefacente e in particolare ad hashish era desumibile dalla descrizione operata dai verbalizzanti all’atto del sequestro ed era implicitamente riconosciuto dagli stessi acquirenti i quali, pur avendo tentato di disfarsene, avevano ammesso di avere ricevuto la sostanza dal
prevenuto e di averne fatto uso.

3. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
all’affermata responsabilità, assumendo con un primo motivo di ricorso nullità
del capo di imputazione da cui bon risultava indicato con sufficiente specificità il
quantitativo di stupefacente ceduto; con una seconda articolazione si rileva vizio
motivazionale in punto di individuazione della sostanza stupefacente, quantomeno sotto il profilo dell’effetto drogante e psicotropo, in assenza di perizia tossicologica.
Con una terza articolazione deduce insufficienza e manifesta illogicità della
motivazione in ordine al patrimonio indiziario posto a fondamento della pronuncia di responsabilità.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano infondati, in
quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita
in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada rigettato.

2. La Corte territoriale aveva invero già chiaramente rappresentato, in termini di assoluta coerenza e logica motivazionale, la sufficiente determinatezza
del capo di imputazione che indicava, con apprezzabile precisione e chiarezza,

3

reclusione ed C 695,00 di multa.

N.

RG.

tutti gli elementi distintivi fattuali, temporali e spaziali della condotta criminosa
ascritta allo SCIPIONE, compresa la identificazione dei destinatari della sostanza
stupefacente laddove in relazione all’elemento quantitativo, proprio in ragione
della modestia del profilo ponderale, il giudice di primo grado era a riconoscere
la ipotesi autonoma di minore gravità con conseguente limitazione del trattamento sanzionatorio.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, per pacifica giurisprudenza del S.C.,
la riconducibilità della condotta alla cessione di sostanza stupefacente ben può

rizia tossicologica, la quale rileva esclusivamente ai fini della dimostrazione della
percentuale del principio drogante presente nella sostanza; all’uopo la Corte ha
del tutto logicamente fatto riferimento ai risultati della descrizione operata dai
verbalizzanti (sul punto vedi sez.III, 17.3.2015, Ristucchi e altro, Rv. 263784,
sez.VI, 16.12.2016, Corvino, Rv.269007), nonché alle stesse ammissioni dei giovani destinatari dello stupefacente, che avevano in parte consumato lo stupefacente, essendo stato costantemente affermato dal S.C. che in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento
tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza
drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di
prova acquisite agli atti (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva condannato gli imputati per una
pluralità di episodi di cessione di droga fondandosi, tra l’altro, sulla confessione
di alcuni di essi, Cfr. sez.IV, 29.1.2014, Feola e altri, Rv.259157).
4 Quanto poi al terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia illogicità della motivazione con riferimento alla ricostruzione operata dalla corte
territoriale sulla base degli elementi indiziari a carico del prevenuto va affermato,
alla stregua dell’insegnamento del giudice di legittimità, che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non
sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata.
4.1 II giudice di merito ha logicamente rappresentato come a sostegno
dell’attività di spaccio ricorrano le dichiarazioni accusatorie dei giovani MACALUSO e GENNARO. i quali hanno ammesso di avere ricevuto dal prevenuto alcuni
pezzi di fumo, che venivano esaminati dai verbalizzanti, circostanza confermata
4

essere dimostrata ricorrendo a criteri, anche narrativi e logici, diversi da una pe-

N.

RG.

dalla fidanzata del Macaluso la quale forniva elementi di riconoscimento per risalire all’imputato, il quale era peraltro indicato e riconosciuto da entrambi i destinatari che indicavano nello Scipione l’amico che aveva ceduto loro lo stupefacente.

3. Essendo il ricorso infondato il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 1 Febbraio 2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Patei0, fic,c01 9

P.Q.M.

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