Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17382 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17382 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DONIDA OMAR N. IL 12/09/1981
avverso la sentenza n. 136/2017 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
10/05/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2018 la relazione fatta dal
f_ Consigliere Dott. UGO BELLINI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E
che ha concluso per
vt
.”
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LL.A.

Udito per la parte civile, l’Avv
Ud i difensor Avv.

Data Udienza: 31/01/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO

1. DONIDA Omar ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava
la sentenza del Tribunale di Cremona che lo aveva riconosciuto colpevole del
reato di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti alcoli metrici di cui all’art.186 co.VII
C.d.S. e lo aveva condannato alla pena dì mesi 10 di arresto ed € 5.000 di am-

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione e violazione di legge assumendo
la legittimità del dissenso al prelievo ematico manifestato dal ricorrente, in presenza di accertamento invasivo che giustificava il rifiuto del trattamento; dissenso che pertanto non poteva al contempo riverberarsi ai danni dell’imputato ai
sensi dell’art.186 VII co. C.d.S. Con una seconda articolazione deduceva violazione di legge per omesso avviso della facoltà di assistenza legale ai sensi
dell’art.114 disp.att. cod.proc.pen., avviso che andava formulato una volta che la
polizia giudiziaria avesse iniziato la procedura per l’espletamento dell’esame alcolimetrico a prescindere dal manifestato rifiuto a sottoporsi all’accertamento da
parte del conducente.
Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ebbene, ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato, in quanto è pacifico insegnamento del S.C. che, se è vero che è consentito al paziente rifiutare il
trattamento sanitario se diretto esclusivamente ad accertare la presenza di alcol
nel sangue ai sensi dell’art.186 V comma C.d.S., è del tutto legittimo, conforme
a diritto e non in contrasto con i principi, pure ribaditi dal giudice delle leggi, sulla libertà del paziente a sottoporsi a cure o a trattamenti invasivi, attribuire a un
tale comportamento (per le finalità di tutela e di disciplina della circolazione
stradale e delle possibili conseguenze di abusi alcolici) rilievo penale ai sensi
dell’art.186 VII comma C.d.S. (Sez.IV, 6.11.2012, Guardabascio, Rv.254931,
sez.F. 25.8.2016, Ilardí, Rv. 268807).

4. Fondato risulta invece il secondo motivo di ricorso atteso che per la giurisprudenza più recente del S.C. l’avvertimento della facoltà dì farsi assistere da
un difensore ex art.114 disp.att. cod.proc.pen. deve essere rivolto al conducente
del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento stru-

2

menda.

N.

RG.

mentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi all’accertamento (sez.IV
3.11.2016, n.49236 Morello; 6.6.2017, Emanuele Rv. 270526).
4.1 Nel caso in specie invero tanto la richiesta di sottoporre l’imputato DONIDA all’esame alcolimetrico mediante spirometro, cui seguì il rifiuto e la crisi
asmatica del ricorrente, quanto la richiesta di esame ematico presso la struttura
sanitaria, con sole finalità di acquisizione della prova della condizione di ebbrezza alcolica (pronosticata per effetto di precursore), cui seguì il rifiuto del DONIDA
(il quale invece prestò il consenso al protocollo sanitario e al prelievo di sangue

disp.att. cod.proc.pen., pur trattandosi di accertamenti urgenti sulla persona che
giustificavano il suddetto adempimento.

5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata essendo pacifico che
nessun avviso venne rivolto al ricorrente, avviso che al contrario era obbligatorio
essendo stata avviata dalla polizia giudiziaria la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia, laddove la verifica tecnica in questione prende avvio con
la richiesta rivolta al conducente del veicolo di sottoporsi al test strumentale, rispetto al quale l’avvertimento del diritto all’assistenza si pone come esiziale presupposto a prescindere dall’esito della procedura medesima e dalle modalità con
le quali il test venga concretamente effettuato (sez.IV 49236/2016 Morello).
5.1 Alla nullità dell’accertamento della condizione di ebbrezza alcolica come
condotto dalla Polizia Stradale di Cremona consegue la illegittimità
dell’accertamento della sussistenza di un rifiuto penalmente rilevante ai sensi
dell’art.186 co VII C.d.S., accertamento non più utilmente esperibile, con la
conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
insussistenza del fatto contestato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

u

Il Presidente
Patqzia piccialli

con finalità terapeutiche) non furono precedute dall’avviso di cui all’art.114

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