Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17381 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17381 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGACCIO MARIA CONCETTA N. IL 30/09/1969
avverso la sentenza n. 965/2014 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 22/09/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2018 la relazione fatta dal
.
Consigliere Dott. UGO BELLINI
,12e., ( CU,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. é:-. e„s
che ha concluso per e e.,

Data Udienza: 31/01/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO

1.

RAGACCIO Maria Concetta ricorre avverso la sentenza in epigrafe che

ha confermato la sentenza con cui il Tribunale dì Calatanisetta la aveva condannata alla pena di un anno di reclusione ed € 400 dì multa per il reato dì cui
all’art. 95 Dpr 115/2002 per avere esposto falsi dati reddituali nella istanza per
ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio depositata in data 5.11.2010 presso

2. La ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla ritenuta ricorrenza dell’elemento materiale del reato atteso che la stessa si era limitata a indicare i redditi del familiare convivente e che, a fronte di un nucleo familiare di 12
persone, il reddito supplementare accertato nei suoi confronti doveva ritenersi
assolutamente marginale, frutto di errata percezione e comunque inidoneo ad
escludere il beneficio.
Contestava altresì la ricorrenza dell’elemento psicologico in presenza di errore dovuto a ignoranza piuttosto che a una volontà del mendacio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ritiene la Corte che i motivi sopra richiamati siano infondati, anche perchè tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in
questa sede e vadano pertanto rigettati.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi
della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputata non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando
la struttura motivazionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta appieno con la motivazione della
sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di
diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

4. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento
impugnato tutte le tesi oggi proposte, evidenziando che la richiesta di ammissione riportava dati reddituali assolutamente incompleti, dovendo gli stessi esteri2

la cancelleria del Tribunale di Caltanisetta.

N.

RG.

dersi a tutti i componenti del nucleo familiare, stante la chiara dizione degli
art.76 e 79 DPR 115/2002, che pertanto anche qualora si fosse trattato di errore
sulla norma extra penale nondimeno lo stesso non sarebbe mai potuto essere ritenuto un errore scusabile, in ragione dell’assoluta carenza di un quid pluris che
avesse tratto in inganno il prevenuto. Il ricorrente invero si è limitato a sostenere che si era trattato di un errore di compilazione della istanza, che aveva trascurato di indicare l’apporto reddituale, che pure doveva essere inserito, di un
congiunto convivente, manifestando peraltro assoluta ignoranza, inescusabile,

citato, vanno riportati i redditi del nucleo familiare convivente (comma II).
4.1 A tale proposito pertanto la responsabilità del prevenuto non deriva dal
fatto di essersi dichiarato consapevole delle conseguenze anche penali della falsità eventualmente contenute nella propria dichiarazione, bensì dalla violazione
dell’art.95 D.Lgs 115/2002 che fa derivare la sanzione penale Ila falsità totale e
parziale, noncheJle omissioni della dichiarazione sostitutiva della certificazione,
non potendosi neppure richiamare il principio di buona fede e di assenza di colpa
ai sensi dell’art.47 cod.pen., in quanto gli att.76 e 79, che disciplinano la materia
di patrocinio a spese dellostato-dehe vengono richiamati dall’art.95 stessa legge—
non costituiscono norme extra penali, in quanto non possono ritenersi del tutto
estranee al settore di appartenenza, o destinate a regolare rapporti assolutamente avulsi dalla disciplina penalistica, inserendosi al contrario nello stesso contesto normativo ove è collocata la norma incriminatrice e segnando appunto il
confine delle condizioni di reddito oltre le quali, la manifestazione del richiedente
è suscettibile di sanzione penale (Sez.IV, 12.2.2015 n. 14011,Bucca, 263013;
sez.VI, 31.3.2015, Ceppaglia, Rv.263808).

5. In relazione poi al secondo motivo di ricorso va evidenziato come sia stato
pacificamente acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema il principio
secondo il quale integrano il delitto di cui all’art.95 D.P.R. 115/2002 le false indicazioni e le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione
sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza
delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (sez.U, 27.11.2008, Infanti, Rv. 242152; sez. IV, 18.9.2015, Di Rosa, Rv. 264711).

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente RAGACCIO Maria
Concetta va condannata al pagamento delle spese processuali.

sulla relativa disciplina, laddove ai fini del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art.76

N.

RG.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2018

Ugo Bellini

3,AL•

Il Presidente
Pptrgia Picc
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Il Consigliere estensore

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