Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17381 del 09/05/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17381 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ARCELLA DOMENICO N. IL 17/02/1940
1) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso l’ordinanza n. 156/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/07/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
lette le richieste del PG D7t. che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;

Data Udienza: 09/05/2012

n.103 Ricorrente ARCELLA Domenico
Motivi della decjsione
Il ricorso, di cui in epigrafe – proposto avverso l’ordinanza 15 luglio 2010
con la quale la Corte d’appello di Napoli denegò all’istante la riparazione per
l’ingiusta detenzione subita, in regime carcerario ed agli arresti domiciliari, dal
22 marzo al 19 luglio 2002, quale indagato dei delitti di usura e di estorsione dai
Annunziata, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2006 – va dichiarato
inammissibile, siccome formato e redatto da soggetto non legittimato.
L’atto di impugnazione risulta invero interamente redatto e sottoscritto
personalmente ed esclusivamente dalla parte interessata ARCELLA Domenico.
Ora, alla stregua dell’ insegnamento consolidato e prevalente della
giurisprudenza di questa Corte – dal quale il Collegio non intende discostarsi – (
cfr. ex multis: S.U. ord. n. 34535 / 2001; S. U. ord. n.19/2000; Sez. 4 n.
41636/ 2010; Sez. 3 n.13197/2008; Sez. 4 n.38003/2002;Sez. 4 n.506/1996 )
il ricorso di cui al combinato disposto degli artt. 315 e 646 cod. proc. pen. può
esser esclusivamente proposto da difensore

iscritto nell’albo speciale della

Corte di cassazione, come previsto dall’art. 613 dello stesso codice, essendo
riconosciuta al solo imputato la deroga a tale chiaro precetto, a norma dell’ art.
571, comma 1° codice di rito.
Segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000, 00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 9 maggio 2012.

quale era stato poi assolto con sentenza 19 aprile 2006 del Tribunale di Torre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA