Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17380 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17380 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RISI ALESSANDRO N. IL 30/01/1980
avverso la sentenza n. 17/2012 TRIBUNALE di MODENA, del
16/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO BELLINI
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Data Udienza: 31/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Modena, su impugnazione dell’imputato e della parte
civile, con sentenza resa in data 15 Luglio 2013, confermava la sentenza
del Giudice di Pace di Modena che aveva riconosciuto RISI Alessandro
colpevole del reato di lesioni colpose gravissime ai danni di Fabbri Andrea,
reato aggravato dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale

di prevalenza sulle circostanze alle aggravanti contestate, lo condannava
alla pena di € 1.000 di multa, oltre al risarcimento del danno a favore della
parte civile cui riconosceva una somma provvisionale nella misura di €
50.000.

2.Riconosciuta la velocità sostenuta del RISI in strada di campagna
fiancheggiata da abitazioni a fronte di sede stradale particolarmente
angusta (metri quattro di larghezza), escludeva che la violazione da parte
del conducente del motociclo dell’obbligo di concedere la precedenza al
veicolo del RISI valesse a interrompere il rapporto di causalità tra la
condotta dell’automobilista e l’evento, evidenziando al contrario che le
tracce di frenata impresse sull’asfalto, la natura dei danni riportati dai
veicoli e il tentativo del conducente del mezzo di deviare verso sinistra
erano ad evidenziare un urto tangente tra i mezzi allorquando il motociclo
aveva già fatto accesso sulla sede carrabile.
2.1 Ne conseguiva la inferenza che una velocità meno sostenuta
avrebbero consentito al conducente del veicolo di arrestarsi prima della
collisione ovvero di eseguire tempestiva manovra di emergenza. Il
giudice di appello riconosceva pertanto la correttezza del ragionamento del
primo giudice anche in punto di determinazione della percentuale di
concorso di colpa della persona offesa, stabilita nella misura del 30 °/0•

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la
difesa dell’imputato la quale articolava tre motivi di ricorso.
3.1 Con un primo motivo deduceva violazione di legge e vizio
motivazionale in relazione al mancato espletamento di una perizia
cinematica che avrebbe potuto delineare le rispettive condotte di guida dei
conducenti dei veicoli confliggenti, in particolare determinare le velocità e
evidenziare il preciso punto di impatto che i verbalizzanti non erano stati in
grado di stabilire con verosimile certezza.

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e, con il riconoscimento dello circostanze attenuanti generiche con giudizio

3.2. con una seconda articolazione si deduceva contraddittorietà della
motivazione in punto di riconoscimento di un concorso di colpa in capo al
RISI laddove erano stati utilizzate emergenze processuali assolutamente
inadeguate e insufficienti per riconoscere a suo carico un concorso di colpa,
pervenendo a illogiche conclusioni sia in relazione alla velocità del mezzo,
che si assumeva inadeguata sia in relazione ala corretta posizione dei
mezzi al momento della collisione, ove il giudice riteneva che il motociclo si

circolazione, così da disapplicare il principio di affidamento del conducente
che vantava diritto di precedenza.
3.3. Con un terzo motivo di ricorso lamentava come la decisione del
giudice di appello fosse incorsa in violazione delle disposizioni che
concernevano il rapporto di causalità, per non avere il giudice di appello
adeguatamente valutato, sotto il profilo causale, la condotta assolutamente
assorbente tenuta dal conducente del ciclomotore il quale si era immesso
nel flusso della circolazione del tutto imprevedibilmente, provenendo da un
cortile privato e senza sincerarsi del sopravvenire dì utenti della strada, per
il cui accertamento era sufficiente la perlustrazione della sede stradale che
si presentava rettilinea, violando le regole sulla precedenza di cui
all’art.145 C.d.S.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, agli effetti penali, va dichiarata la sopravvenuta
causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per
prescrizione maturata in data 4 Marzo 2014 ai sensi dell’art.157 c.p.p. che
prevede un termine massimo di anni sei per la prescrizione dei delitti,
termine aumentato di un ulteriore anno e mezzo in ragione degli atti
interruttivi nel frattempo intervenuti, non ravvisandosi peraltro periodi di
sospensione del termine prescrizionale da computare.
1.2 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di
violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di
immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di
liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d’altro canto le
doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente
dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere
considerate ance, se come oltre si dirà, destituite di fondamento a seguito
dell’esame condotto ai fini delle statuizioni

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trovava in fase di completamento della manovra di immissione nella

2.Infondati risultano infatti i motivi di ricorso per quanto concerne la
decisione sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli interessi civili ai sensi dell’art.578
cod.proc.pen.
2.1 II giudice di appello ha dato conto delle ragioni che lo hanno portato
a riconoscere la responsabilità, quantomeno concorsuale di RISI
Alessandro nella determinazione del sinistro. Invero con adeguato apparato

parte dell’imputato della regola cautelare che integra ipotesi di colpa
specifica con particolare riferimento alla velocità in prossimità di tratto
stradale angusto, a doppia corsia, fiancheggiato da abitazioni con cortili
aggettanti sulla sede viaria (art.141 Cod.della Strada), quanto il profilo
della causalità della colpa, riconoscendo con adeguata e logica motivazione
la relazione intercorsa tra la violazione della regola cautelare e le
gravissime conseguenze che ne sono derivate al conducente del
ciclomotore.
2.1 In termini altrettanto esaustivi e non contraddittori ha del resto
evidenziato le ragioni per affermare che la condotta del FABBRI non
rappresentò elemento condizionante, dotato di assorbente rilevanza
eziologica e tale da interrompere la serie causale azionata dall’imprudente
condotta di guida dell’automobilista.

3. Quanto agli aspetti causali affrontati nel primo e nel terzo motivo di
ricorso il giudice territoriale ha coerentemente richiamato, sebbene
implicitamente, il principio della equivalenza delle cause di cui all’art.41 I
comma cod.pen..
Le condotte dei due conducenti vanno invero esaminate, come evidenziato
dal giudice di appello, congiuntamente e sotto il profilo dinamico, e
pertanto nella loro evoluzione tenendo conto della provenienza dei due
veicoli e del pericolo di una interferenza nell’area di intersezione.
3.1 Ne consegue che non è possibile esaminare in maniera parcellizzata,
come propone il ricorrente, il contributo fornito da ciascuno dei conducenti
ai fini della verificazione del sinistro, così da condizionare unilateralmente il
sinistro sotto il profilo causale, degradando la condotta dell’altro a mero
anello etiologicamente inerte e occasionale.
3.2 Il giudice del gravame invero ha del tutto adeguatamente
rappresentato come il RISI pervenne all’urto tenendo una velocità
assolutamente inadeguata in un tratto stradale, che per caratteristiche
rurali, morfologiche (larghezza metri 4), preventive (presenza di

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argomentativo ha invero affrontato tanto il profilo della inosservanza da

dissuasori) e funzionali (prospiciente ai passi carrabili di abitazioni fronti
stanti) doveva essere particolarmente moderata ai sensi dell’art.141 C.d.S.
e invece era stata ritenuta allarmante dal teste Cavallini il quale, proprio
per tale ragione, aveva seguito dallo specchietto l’evolversi della vicenda,
fino a cogliere l’urto tra il veicolo contro il motociclo.
3.2 Del tutto coerentemente poi il giudicante ha tratto argomenti per
supportare la rilevanza causale di una tale inosservanza di regole cautelari,

motociclista, dalle stesse dichiarazioni del Cavallini, il quale aveva
affermato che l’urto si era realizzato al centro della carreggiata e che lo
stesso aveva interessato la parte angolare destra del veicolo, desumendo
da tali elementi che il motociclo era stato attinto allorquando era in
procinto di completare la manovra di immissione e che, anche in
considerazione delle tracce di frenata rinvenute sull’asfalto (circa metri
dieci di lunghezza) e della dírezionalità verso sinistra delle stesse, che
lasciavano presagire una contestuale manovra di emergenza nella stessa
direzione, il Risi aveva avuto la percezione dell’immissione con un certo,
sebbene insufficiente, anticipo, così da tentare una manovra diversiva.
3.3 Da tale intuizione il giudice territoriale, del tutto coerentemente alle
risultanze oggettive sopra rappresentate, inferiva che la velocità tenuta dal

Risi è stata tale da non consentirgli di lasciare spazio al motociclo che si
immetteva su//a sede stradale, malgrado un tentativo in tal senso, né di
arrestare il mezzo per evitare l’impatto.

4. Il ragionamento sotteso nei suddetti motivi di ricorso cristallizza il
problema causale all’attimo dell’impatto tra i due veicoli, ma non esplora
affatto i termini e l’ambito delle condotte dovute e, eventualmente di quelle
omesse. Invero costituisce principio acquisito pacificamente alla
giurisprudenza del S.C. che il mancato rispetto dell’obbligo di rallentare
da parte dei conducenti che vengono da direttrice privilegiata assume
rilievo causale indipendente e concorrente,

giacché l’eccessiva velocità di

questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare
… una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso ( Sez.IV,
8.7.2008,

Ianniello si 240899).

Invero

tale

principio

costituisce

temperamento al prillicipio dell’affidamento incolpevole, e impone a
ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale
altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità e,
soprattutto, come nel caso in specie, tale onere si intersechi con obblighi di
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pure a fronte della concomitante violazione della precedenza da parte del

prudenza, circospezione e cautela derivanti dall’impegno di sede stradale
dalle caratteristiche di quella in cui si realizzò il sinistro.
Ha infatti statuito il S.C. che l’obbligo di moderare adeguatamente la
velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni
ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di
padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di
eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (sez.IV,

responsabilità quale limite a quello dell’affidamento sez.IV, 9.1.2015,
Moccia, Rv.2630,10; 2,2.2016, Tettamanti, Rv.265981; 10.5.2017, Mulas,
Rv.269997).

5. Parimenti logica e adeguata è la motivazione del giudice dì appello
anche in punto di elemento soggettivo in relazione alla prevedibilità
dell’evento dannoso, che ricorre anche in presenza di conducente che si
appropinqui all’incrocio non gravato dell’obbligo di riconoscere la
precedenza, dovendosi ritenere assolutamente prevedibile in concreto che
possa realizzarsi una interferenza lungo il percorso di una strada di
campagna, all’altezza dei passi carrabili che delimitano i cortili delle
abitazioni prospicienti la sede viaria, soprattutto quando il veicolo
privilegiato possieda forza cinetica e velocità tali da annullare in poche
decine di metri l’anticipo posseduto dal veicolo contrapposto, in violazione
della disciplina sulla velocità (141 III comma C.d.S.) e sui comportamenti
da tenere in prossimità di un incrocio (145 I comma C.d.S.).

6. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso atteso che il giudice di
appello, sulla base della testimonianza CAVALLINI e delle tracce del
sinistro, ha del tutto logicamente ricostruito la dinamica della collisione,
indicando puntualmente le violazioni in cui erano incorsi entrambi i
conducenti confliggentí ed al contempo traendo corrette conclusioni in
diritto, sulla base di regole giuridiche ben consolidate e facendosi adeguato
interprete di esse, riconoscendo la non necessità, ai fini della decisione, di
un approfondimento tecnico.

7. In conclusione devono essere rigettati tutti i motivi di ricorso e il RISI
va condannato alla rifusione delle spese processuali nonché di quelle di
difesa delle parti civile costituite che ne hanno fatto richiesta in questa
sede, nella misura indicata in dispositivo.

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27.4.2017, Luciano, Rv.270176 e più in generale sul principio di auto

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il
reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna
il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita
in questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00
oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 31.1.2018

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